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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2000, la fatturazione di operazioni inesistenti e la conseguente indebita detrazione dell'IVA, relative ad acquisti formalmente effettuati da società cedenti prive di strutture operative, dipendenti, sedi, utenze e regolare contabilità. Erano inoltre contestati ricavi non contabilizzati. I contribuenti hanno denunciato, tra l'altro, la violazione del giudicato interno, il difetto di motivazione dell'avviso, l'errata qualificazione delle operazioni e l'illegittimità del recupero dei costi ai fini reddituali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva deciso anche su rilievi non impugnati dall'Ufficio: su tali punti la sentenza è stata cassata senza rinvio. È stato accolto anche l'ottavo motivo, perché, qualora le operazioni fossero soggettivamente inesistenti ma i beni fossero stati effettivamente acquistati, i relativi costi potevano essere deducibili se rispettosi dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna per tale verifica. Sono stati invece respinti i motivi relativi alla motivazione per relationem dell'avviso, alla detrazione IVA e all'irrilevanza dell'archiviazione penale. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile per cumulo confuso di censure diverse.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su questioni o rilievi estranei all'oggetto dell'impugnazione; la decisione della Commissione regionale su punti non impugnati determina la cassazione senza rinvio in parte qua.

  • Art. 329 c.p.c. e art. 346 c.p.c.

    Le parti non impugnate della sentenza passano in giudicato e le questioni non riproposte si intendono abbandonate; il giudice d'appello non può riesaminarle d'ufficio.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante il richiamo ad altri atti, purché allegati o riprodotti nel loro contenuto essenziale, così da consentire al contribuente e al giudice di comprendere il percorso logico dell'accertamento.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Gli atti impositivi devono indicare in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la motivazione è adeguata quando consente la difesa del contribuente e il controllo giudiziale.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA presuppone che l'imposta sia riferibile a un'operazione effettivamente imponibile e alla genuina controparte del rapporto; la presenza di fatture relative a operazioni inesistenti può legittimare il recupero dell'IVA.

  • Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8

    non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo

    La disciplina, applicabile retroattivamente quando più favorevole, consente in linea generale la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali sostanziali o l'utilizzo diretto dei beni o servizi per un delitto non colposo.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • Art. 408 c.p.p. e seguenti

    Il provvedimento di archiviazione penale non forma giudicato e non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente gli stessi fatti e le stesse prove.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; tuttavia, la relativa censura deve essere formulata in modo processualmente chiaro e coerente.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve rispettare il giudicato interno e non può riesaminare rilievi dell'accertamento non impugnati dall'Ufficio o dalla parte interessata.
  • La motivazione per relationem di un avviso fiscale è valida quando l'atto richiamato è allegato o il suo contenuto essenziale è riprodotto, permettendo una difesa effettiva.
  • La mancanza di strutture, dipendenti, sedi e documentazione di trasporto può costituire un insieme di indizi idoneo a dimostrare l'inesistenza delle operazioni o la non genuinità del cedente.
  • La qualificazione di un'operazione come soggettivamente inesistente può comportare il recupero dell'IVA, anche se i beni sono realmente entrati nella disponibilità dell'impresa, perché l'imposta deve essere versata alla reale controparte dell'operazione.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono invece essere deducibili se realmente sostenuti e se rispettano i requisiti fiscali previsti dalla legge.
  • L'archiviazione penale non vincola il giudice tributario, che può giungere a una diversa valutazione sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario distinguere chiaramente le violazioni di legge dai vizi di motivazione; la sovrapposizione confusa di censure può determinare l'inammissibilità del motivo.

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