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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell''''Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l''''assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell''''allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell''''allegato B, nella parte in cui l''''odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 238 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell''''elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l''''odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all''''esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 9 novembre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - del verbale del 2016 e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la Sottocommissione di riferimento non ha valutato il titolo presentato dal Ricorrente; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell''''atto di caducazione dell''''11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Alessandro Millet” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell''''art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MILLET ALESSANDRO il 6\11\2024 : per l’annullamento con il presente ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.168 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MILLET ALESSANDRO il 16\1\2025 : per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MILLET ALESSANDRO il 20\2\2025 : per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 239 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202402630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale e successive rettifiche della selezione pubblica per l'assunzione di 175 dirigenti, nonché gli atti della Commissione relativi alla fissazione dei criteri e alla valutazione dei titoli

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato inizialmente al 238° posto e non incluso tra i vincitori, ha impugnato la graduatoria approvata nel gennaio 2024 e le successive rettifiche, deducendo, in primo luogo, l'illegittimità dei criteri di rivalutazione dei titoli adottati dalla nuova Commissione in esecuzione di precedenti sentenze: illogicità, travisamento, violazione dell'art. 35, comma 3, del T.U.P.I. e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza. In particolare, contestava l'utilizzo di un moltiplicatore unico pari a 8,5 e la riparametrazione dei punteggi verso quota 100, nonché la rivalutazione aggregata delle categorie di titoli. In secondo luogo, deduceva la violazione dei criteri del bando, difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto, contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento per la mancata valutazione dell'abilitazione forense, dichiarata nell'elenco dei titoli e nel curriculum vitae e successivamente documentata in sede di autotutela. Sosteneva che tale titolo avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di ulteriori 0,5 punti, poi moltiplicati secondo il criterio applicato dalla Commissione, con conseguente collocazione in posizione utile tra i vincitori. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito anche l'irricevibilità parziale per mancata impugnazione della precedente graduatoria del 2021.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso integralmente ricevibile, affermando che la nuova graduatoria, adottata dopo l'annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di valutazione, costituisce esito della riedizione del potere e sostituisce la precedente valutazione, sicché non vi era preclusione alla contestazione della mancata valutazione dei titoli nella nuova graduatoria. Ha respinto il primo motivo: la Commissione, nel fissare i nuovi valori, si è mantenuta nei limiti del bando e dell'effetto conformativo delle precedenti sentenze. Il moltiplicatore unico pari a 8,5 era un criterio algebrico automatico diretto a rendere astrattamente possibile il conseguimento di 100 punti per i titoli, considerato che il precedente punteggio massimo era pari a 11,60/100. L'applicazione uniforme del coefficiente non alterava i rapporti tra le categorie di titoli e garantiva la parità tra i concorrenti; l'eventuale critica al peso sostanziale attribuito alle singole categorie avrebbe dovuto essere rivolta contro il bando. Ha invece accolto le censure relative all'omessa valutazione dell'abilitazione forense. Richiamando un precedente della stessa Sezione, il Collegio ha ritenuto che il bando imponesse la valutazione di quanto dichiarato nel curriculum vitae e non prevedesse, per i titoli diversi dalle pubblicazioni, la produzione materiale a pena di mancata valutazione. La dichiarazione del titolo era quindi sufficiente ai fini della valutazione, salva la verifica, e l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. A maggior ragione avrebbe dovuto considerare la certificazione successivamente trasmessa dal candidato in sede di autotutela. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati in parte qua, nei limiti della mancata valutazione dell'abilitazione forense. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”

    La Commissione poteva individuare i criteri e i valori di punteggio, ma doveva rispettare le categorie e i rapporti ponderali stabiliti dal bando.

  • art. 3 del bando di concorso

    quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione

    La dichiarazione del titolo nel curriculum vitae imponeva la valutazione del titolo; il bando non prevedeva la produzione materiale del titolo a pena di mancata valutazione, salvo le specifiche ipotesi espressamente disciplinate.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Il richiamo è contenuto nella censura del ricorrente, ma il motivo fondato su tale disposizione è stato respinto.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa; le censure fondate sull'omessa valutazione del titolo sono state accolte.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto di motivazione è stato dedotto con riferimento all'omessa valutazione del titolo; la decisione ha accolto la censura sostanziale relativa alla mancata valutazione dell'abilitazione forense.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione all'istruttoria procedimentale.

  • art. 18, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione all'acquisizione e alla valutazione della documentazione.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva relativa al titolo, contenuta nell'elenco e nel curriculum, non poteva essere ignorata in assenza di una previsione del bando che imponesse la produzione del documento a pena di mancata valutazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato per relationem la motivazione di una precedente sentenza della stessa Sezione relativa alla medesima procedura.

  • art. 97 Cost.

    Ha orientato il controllo sui criteri di valutazione dei titoli, imponendo che la fissazione dei punteggi intermedi fosse coerente con imparzialità, ragionevolezza e buon andamento.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato tra le norme dedotte in relazione ai principi di imparzialità e parità di trattamento nella valutazione concorsuale.

  • art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali

    Richiamato nell'atto di caducazione del rapporto dirigenziale, impugnato dal ricorrente insieme agli altri atti della procedura.

Massime di principio

  • Quando una graduatoria concorsuale è adottata a seguito dell'annullamento giurisdizionale dei criteri o della valutazione precedente, la nuova graduatoria costituisce esito della riedizione del potere e può essere autonomamente impugnata anche per vizi relativi alla valutazione dei titoli, senza preclusione derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria originaria.
  • Nella riedizione dei criteri di valutazione dei titoli, la Commissione dispone di discrezionalità tecnica, ma deve rispettare le categorie, i rapporti ponderali e il punteggio massimo previsti dalla lex specialis, nonché l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento.
  • È legittimo l'utilizzo di un unico coefficiente di moltiplicazione applicato uniformemente a tutte le voci di punteggio quando esso costituisca un'operazione algebrica automatica necessaria a rendere astrattamente conseguibile il punteggio massimo previsto dal bando, senza alterare i rapporti tra le categorie di titoli.
  • Le contestazioni relative al peso sostanziale attribuito dal bando alle diverse categorie di titoli devono essere rivolte tempestivamente contro la lex specialis; non possono essere dedotte per la prima volta contro l'atto applicativo quando la Commissione si sia limitata ad applicare un criterio coerente con il bando.
  • Quando il bando richiama le dichiarazioni sostitutive e stabilisce che quanto dichiarato nel curriculum vitae deve essere valutato, la mancata produzione del documento originale o della copia conforme non legittima automaticamente la mancata valutazione del titolo, se il bando non prevede tale sanzione per quella specifica categoria di titoli.
  • La documentazione successivamente prodotta dal candidato per comprovare un titolo già dichiarato costituisce regolarizzazione e non integrazione della domanda; l'Amministrazione deve procedere alla verifica e, ove necessario, attivare il soccorso istruttorio, anziché escludere il titolo dalla valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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