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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16952/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per diffamazione a mezzo Facebook: Sepe aveva pubblicato un post intitolato "stitichezza, non fai la cacca? Leggi Nurse-23-fanno cagare più del Collegio Bolognese e del PD# infermieri" accompagnato da un video che ritraeva lo stesso Sepe in atteggiamento imbarazzante. Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) improcedibilità dell'azione per assenza di autorizzazione del consiglio alla querela presentata dal legale rappresentante della società IZEOS; 2) errata individuazione della persona offesa (Iacoviello) e carenza di prova di tale riconducibilità; 3) carenza di indagini tecniche (verifica IP/numero telefonico) a fronte della cancellazione del post e quindi mancanza di prova dell'attribuzione; 4) illogicità nella qualificazione dell'imputazione in assenza di accertamenti sulla pubblicazione del video; 5) censura sulla determinazione della pena sostenendo difesa costituzionale ex art. 21 Cost. e, in subordine, applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la condanna del ricorrente. Sulla prima doglianza, comunque, ha dato rilievo di merito respingendola: il legale rappresentante può proporre querela in mancanza di divieto statutario o assembleare; dallo statuto risultava il potere di azione in giudizio di Ferdinando Iacoviello. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché o non dedotti in appello o per effetto della scelta processuale dell'abbreviato senza riserva: in particolare, la mancata richiesta di indagini sull'IP non può essere ora rimproverata avendo il ricorrente scelto il rito abbreviato e non sollecitato ulteriori attività in appello. La motivazione di merito (doppia conforme) ha ritenuto plausibile l'attribuzione del post al Sepe in quanto pubblicato sulla sua pagina personale insieme al video imbarazzante. L'eccezione di esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost. è stata ritenuta infondata perché le espressioni e i riferimenti scatologici, unitamente al video, travalicano il legittimo esercizio della critica e costituiscono un'aggressione gratuita alla reputazione; ne consegue l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma che punisce la diffamazione; la fattispecie imputata al ricorrente è stata qualificata alla stregua di diffamazione a mezzo stampa/social

  • art. 2384 c.c.

    Richiamata per spiegare i poteri del legale rappresentante della società: l'esercizio della querela rientra nei poteri di gestione e rappresentanza in mancanza di divieti statutari

  • art. 603 c.p.p.

    Consente alla Corte territoriale di compiere accertamenti d'ufficio; la Corte ha osservato che il ricorrente in appello non ha chiesto l'esercizio di tali poteri

  • art. 606 c.p.p.

    Limita il sindacato della Corte di legittimità su motivazioni che appaiono comunque sostenute da una ragionevole giustificazione; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione sull'attribuzione del post

  • art. 21 Cost.

    Diritto alla libera manifestazione del pensiero invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso la scriminante perché le espressioni e il video travalicano la critica legittima e si configurano come aggressione gratuita

  • art. 131-bis c.p.

    Particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la scriminante in ragione della gravità delle espressioni e della diffusione, benché limitata, del post

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento per inammissibilità manifesta del ricorso e per il pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il legale rappresentante di una società può proporre querela per tutela della reputazione sociale in mancanza di divieti statutari o assembleari; non è necessario un mandato ad hoc
  • La scelta del rito (es. abbreviato) limita poi la possibilità di lamentare in sede di legittimità carenze investigative: le eccezioni istruttorie vanno sollevate tempestivamente e, se necessario, richieste in appello
  • L'attribuzione di contenuti pubblicati su una pagina personale può essere ritenuta plausibile senza indagini tecniche quando il post è comparso direttamente sul profilo dell'imputato insieme a materiale (video/testo) riconducibile a lui
  • La libertà di manifestare il pensiero ex art. 21 Cost. non scrimina espressioni che, per termini e contesto (es. riferimenti scatologici accompagnati da video imbarazzanti), costituiscono un'ingiustificata aggressione alla reputazione
  • L'applicabilità della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della gravità, del mezzo usato e della diffusione: anche una breve visibilità non è sufficiente se il contenuto è particolarmente offensivo
  • In situazioni simili è fondamentale preservare immediatamente le prove (screenshot, dati temporali, conservazione dei log) e chiedere subito accertamenti tecnici (IP, numeri correlati) prima di scelte processuali che possano precludere tali verifiche
  • Questioni soggette a deduzioni nuove devono essere sollevate nel corso del processo di merito; omissioni procedurali o difese tardive rischiano di determinare l'inammissibilità in Cassazione

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