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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8365/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

Nell’ambito di una controversia per regolamento di confini tra fondi, i proprietari di un terreno avevano ottenuto che la società costruttrice arretrasse un accumulo di terra (terrapieno) realizzato sul fondo adiacente, fino a rispettare la distanza di cinque metri dal confine. In appello la società era stata inoltre condannata a manlevare un’acquirente di un appartamento edificato sul proprio fondo dalle conseguenze pregiudizievoli della decisione. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 923 depositata l’8 marzo 2016, aveva qualificato il terrapieno come costruzione e ordinato l’arretramento. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione secondo cui l’accumulo era conforme alla disciplina locale sulle distanze, integrata dall’art. 18.3 delle NTA del PRG; 2) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 18.3 NTA, per avere il giudice d’appello ritenuto irrilevante la conformità del terrapieno alle norme locali; 3) violazione di legge in relazione all’accordo di manleva stipulato il 6 novembre 2006 con l’acquirente dell’appartamento.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato perché la Corte d’appello aveva esaminato e respinto, e dunque non omesso di pronunciare su, l’eccezione di conformità urbanistica. Il secondo è infondato: pur correggendo la motivazione d’appello, la Cassazione ha chiarito che le norme locali integrative della disciplina delle distanze sono rilevanti per l’azione ripristinatoria, ma la specifica deroga invocata dall’impresa, riferita dall’art. 18.3 NTA agli edifici ammessi in aderenza, non riguarda un terrapieno. Ai fini delle distanze, la nozione di costruzione è più ampia di quella di edificio e comprende un manufatto non completamente interrato dotato di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; il terrapieno non può quindi beneficiare della deroga prevista per gli edifici in aderenza. Il terzo motivo è infondato perché la manleva riconosciuta all’acquirente costituisce conseguenza dell’accoglimento della domanda dei proprietari confinanti sulla violazione delle distanze; confermato tale accoglimento, resta confermata anche la manleva. La società ricorrente è stata condannata a rifondere ai controricorrenti le spese di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 872 e 873 c.c.

    il carattere integrativo di queste norme consente al privato di esercitare l’azione ripristinatoria a tutela delle distanze, a norma degli artt. 872,873 c.c.

    Le norme locali integrative della disciplina delle distanze possono fondare l’azione ripristinatoria del privato; nel caso concreto, tuttavia, la deroga invocata dalla società non era applicabile al terrapieno.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Tuttavia, posto che la norma locale richiamata da M. Costruzioni non ha l’effetto di legittimare il terrapieno in ordine alle distanze, la sentenza d’appello deve essere confermata, previa correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

    La Cassazione può confermare la decisione correggendone la motivazione quando il dispositivo è corretto, benché la ratio adottata dal giudice d’appello sia giuridicamente errata.

  • art. 18.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Olgiate Comasco

    Invero, per com’è trascritto nello stesso ricorso (pag. 6), l’art. 18.3 NTA si riferisce unicamente agli “edifici”, stabilendo appunto che “gli edifici a confine di proprietà sono ammessi… in aderenza a edifici già esistenti”.

    La deroga alle distanze prevista dalla norma locale per gli edifici a confine in aderenza a edifici preesistenti non si estende ai terrapieni, che rientrano nella più ampia nozione di costruzione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’osservanza delle distanze legali, la nozione di costruzione è più ampia di quella di edificio e comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia caratteri di solidità e stabilità e sia immobilizzato al suolo; vi rientra anche un terrapieno che presenti tali caratteristiche.
  • Una deroga alle distanze formulata dalla disciplina urbanistica locale per gli edifici non si applica automaticamente a ogni costruzione: l’ambito della deroga va determinato in base alla distinzione tecnico-giuridica tra edificio e costruzione.
  • Le norme locali integrative della disciplina legale delle distanze consentono al privato di agire per la tutela ripristinatoria; la conformità urbanistico-amministrativa dell’opera non rende di per sé irrilevante la tutela civilistica delle distanze.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice ha esaminato l’eccezione e l’ha respinta, anche se la decisione la qualifica come irrilevante.
  • Quando la decisione sulla domanda di manleva è conseguenza dell’accoglimento della domanda principale relativa alla violazione delle distanze, la conferma di quest’ultimo accoglimento comporta la conferma anche della manleva.

Come è indicizzato

MaterieProprietà
RamiDiritti reali

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