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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21191/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fondato su indagini bancarie eseguite nei confronti di una società di persone, in esito a PVC non consegnato per rifiuto del rappresentante legale di riceverlo. L'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2006, maggiori IVA e IRAP oltre interessi e sanzioni; ai soci venivano poi imputati per trasparenza i redditi accertati in capo alla società. In primo grado i ricorsi dei contribuenti venivano rigettati; in appello la CTR accoglieva solo parzialmente, riducendo equitativamente del 30% la pretesa fiscale. La società ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione delle norme sulle presunzioni da indagini bancarie e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la CTR aveva riconosciuto l'esistenza di documentazione contabile idonea a giustificare le movimentazioni e, tuttavia, non aveva annullato gli accertamenti ma solo ridotto la pretesa in via equitativa. Con il secondo motivo lamentava contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. L'Agenzia, con ricorso incidentale, censurava a sua volta la motivazione della sentenza come apparente e contestava la riduzione del 30% dell'imponibile, assumendo che non vi fosse stata prova contraria specifica da parte dei contribuenti. La Corte ha ritenuto infondati il secondo motivo del ricorso principale e il primo dell'incidentale, ma fondati il primo motivo del ricorso principale e il secondo dell'incidentale, perché la CTR aveva mal applicato la disciplina delle presunzioni bancarie e aveva illegittimamente fatto ricorso a una riduzione equitativa dell'accertamento, in violazione del processo tributario come giudizio di merito pieno secondo diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva ridotto equitativamente del 30% la pretesa erariale, è stata censurata perché contrastava con il regime probatorio degli accertamenti bancari e con il divieto, nel processo tributario, di pronunce sostitutive fondate su equità in luogo dell'accertamento pieno della pretesa.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    prevede, in tema di accertamenti bancari, una presunzione legale a favore dell'erario; i movimenti bancari possono essere posti a base dell'accertamento e il contribuente deve fornire prova analitica della loro non riferibilità a operazioni imponibili.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    opera in modo analogo all'art. 32 d.P.R. 600/1973, consentendo di utilizzare le risultanze dei conti correnti come presunzione legale di operazioni imponibili, superabile solo con prova analitica del contribuente.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla rettifica del reddito, ma la Corte non sviluppa uno specifico principio ulteriore su tale disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini dell'onere probatorio; nel caso concreto l'onere di provare l'estraneità delle singole movimentazioni a fatti imponibili grava sul contribuente.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    evocati dalla parte ricorrente, ma la Corte chiarisce che la presunzione delle norme fiscali sugli accertamenti bancari è presunzione legale e non presunzione semplice soggetta ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel ricorso per censurare l'operato del giudice di merito; la Corte valorizza in particolare l'art. 113 c.p.c. per affermare che nel processo tributario non è consentita una decisione equitativa sostitutiva.

  • art. 101 Cost.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale, senza un autonomo sviluppo decisorio da parte della Corte.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale per il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte esclude che vi sia stata tale contraddizione.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    evocato per la nullità della sentenza per il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo, ma non accolto.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel motivo incidentale sulla motivazione apparente, non accolto.

  • art. 35, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 546/1992

    richiamato dalla Corte per affermare che il processo tributario non consente pronunce di condanna indeterminata e richiede l'esame nel merito della pretesa entro i limiti delle domande.

  • art. 111 Cost.

    evocato per rafforzare il principio secondo cui il giudizio tributario deve risolversi in una decisione sostitutiva e piena, non in una condanna generica o indeterminata.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in funzione interpretativa del processo tributario come processo di merito pieno.

  • art. 47 CDFUE

    richiamato come parametro a sostegno dell'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva e di una decisione piena sulla pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, le norme tributarie attribuiscono ai movimenti sui conti una presunzione legale di riferibilità a operazioni imponibili; tale presunzione non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ed è superabile solo con prova analitica, riferita a ciascuna singola operazione.
  • Il giudice tributario, una volta contestato l'accertamento bancario, deve verificare rigorosamente la prova contraria offerta dal contribuente e dar conto in sentenza dell'esito di tale verifica rispetto a ogni movimentazione contestata.
  • Nel processo tributario non è consentito sostituire l'accertamento della pretesa con una riduzione equitativa dell'imponibile: il giudice deve decidere sul merito della debenza d'imposta entro i limiti delle domande, senza pronunce meramente estimative o indeterminate.
  • La motivazione della sentenza non è apparente se, pur sinteticamente, rende comprensibile la ragione della decisione; non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quando il dispositivo recepisce coerentemente la riduzione indicata nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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