Cassazione Civile, Ordinanza n. 01614/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, contestando il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse a una società estera che gestiva raccolta scommesse tramite centri di trasmissione dati e al titolare del CTD operante per suo conto, con irrogazione di sanzioni. I contribuenti avevano impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano confermato la pretesa fiscale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e falsa applicazione della disciplina dell'imposta unica e delle norme di interpretazione autentica; errata individuazione della norma applicabile al 2015 e illegittimità costituzionale del sistema; violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; erronea liquidazione delle spese. Hanno sostenuto che la disciplina sarebbe diretta solo a sanzionare il gioco illecito, che l'attività del bookmaker estero era lecita e che la base imponibile forfetaria fosse incompatibile con Costituzione e TFUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla soggettività passiva e ai presupposti dell'imposta unica, richiamando l'orientamento consolidato interno e le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE, secondo cui l'imposta si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e il bookmaker estero, insieme al CTD che opera per suo conto, realizza il presupposto impositivo. Ha escluso discriminazioni o violazioni della libertà di stabilimento, ha negato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e ha ritenuto infondate le doglianze sulla natura sanzionatoria della disciplina e sull'asserita violazione dell'affidamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la condanna alle spese era correttamente fondata sul principio di soccombenza. La Corte ha inoltre applicato le sanzioni processuali ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando i ricorrenti anche a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, artt. 1, 3, 4
L'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza o inefficacia di concessione; soggetto passivo è chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
L. 23 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 64 e 66
La norma interpretativa non ha natura meramente sanzionatoria ma estende ai fini tributari l'obbligo d'imposta anche alle raccolte di scommesse fuori dal sistema concessorio, includendo i CTD che operano per bookmaker esteri.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)
La disposizione disciplina un criterio induttivo e presuntivo di determinazione della base imponibile, applicabile quando manca il collegamento al totalizzatore nazionale; non ha natura sanzionatoria ed è superabile con prova contraria del contribuente.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 10
Richiamato dai ricorrenti come disciplina da applicare ratione temporis, ma la Corte ha escluso che ciò mutasse la fondatezza dell'accertamento per il 2015.
art. 56 TFUE
La normativa nazionale non viola la libera prestazione di servizi né introduce discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri, poiché si applica indistintamente a chi gestisce scommesse raccolte in Italia.
art. 49 TFUE
Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non violato dalla disciplina italiana sull'imposta unica.
art. 52 TFUE
Menzi onato nei quesiti di rinvio pregiudiziale; la Corte ha escluso la necessità di una nuova rimessione alla Corte di giustizia.
art. 267 TFUE
Non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia si era già pronunciata sulle medesime questioni.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 360 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità per omessa pronuncia sono state esaminate secondo i relativi vizi dedotti; il motivo ex n. 4 è stato però dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse tale causa di esonero dalle sanzioni.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria esclude la colpevolezza solo se concretamente sussistente; nel caso, la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 10, comma 3 e comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
È norma richiamata per l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza, ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per applicarla.
art. 91 c.p.c.
Le spese di appello sono state liquidate correttamente secondo il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è eccezionale e richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni; nel caso non ricorrevano.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; la Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione conforme alla proposta consente l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 96 c.p.c.
Poiché la decisione ha definito il giudizio in conformità alla proposta, la Corte ha applicato le sanzioni per abuso del processo, liquidando importi ulteriori a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato non solo nel bookmaker ma anche nel centro di trasmissione dati che raccolga scommesse per suo conto, quando l'attività di gestione e raccolta avvenga in Italia anche in assenza di concessione.
- La disciplina interpretativa che estende l'imposizione alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio non è, di per sé, una norma sanzionatoria, ma una regola di individuazione del presupposto e dei soggetti passivi del tributo.
- Per i rapporti successivi al 2011, la normativa interpretativa consente di ritenere applicabile l'imposta anche alle attività svolte per conto di bookmaker esteri, con conseguente irrilevanza, ai fini del rapporto tributario con l'Erario, delle pattuizioni interne sulla ripartizione del carico fiscale.
- La libertà di prestazione dei servizi e il principio di non discriminazione non sono violati quando la disciplina fiscale si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale, senza distinzione in base allo Stato di stabilimento.
- La base imponibile determinata in via forfetaria o induttiva è legittima quando l'assenza di collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica della raccolta effettiva; il contribuente resta ammesso a fornire prova contraria sull'ammontare reale delle giocate.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede puntuale autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre o allegare gli atti rilevanti e indicare specificamente il contenuto delle domande o delle censure rimaste pretermesse.
- La compensazione delle spese è eccezionale e, in difetto di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni motivate, opera il principio generale di soccombenza.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le sanzioni processuali per lite temeraria previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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