Sentenza del 11/11/2015 n. 23051 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa al 2000. La ricorrente sosteneva, da un lato, che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfezionasse anche con il pagamento della sola prima rata o di alcune rate e, dall'altro, che il giudizio sulla cartella dovesse essere sospeso in attesa della decisione sul separato giudizio relativo al diniego del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla sospensione, perché il separato giudizio sul diniego del condono era già stato definito con il rigetto della domanda della società, accertando il mancato perfezionamento del condono per il pagamento omesso o tardivo dell'ultima rata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo principale: per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 è necessario il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; il pagamento parziale non conserva il beneficio e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria. Quanto all'IVA, la norma agevolativa è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea e deve essere disapplicata. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori. Nulla è stato liquidato a Equitalia Polis, non costituita.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Il condono consente di definire gli omessi e tardivi versamenti mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni, anche in forma rateale.
Il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il mancato, parziale o tardivo pagamento di una rata rende inefficace la definizione agevolata e fa rivivere la pretesa tributaria originaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.
La norma consente l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione, quando il condono non si è perfezionato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
La cartella può fondarsi sul controllo automatizzato della dichiarazione IVA, ferma la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
Art. 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo in presenza di una controversia pregiudiziale.
Quando il giudizio sulla validità o sul perfezionamento del condono è pregiudiziale rispetto a quello sulla cartella, i procedimenti possono essere riuniti se pendenti davanti allo stesso ufficio oppure il giudizio successivo può essere sospeso se pendenti in gradi diversi. Nel caso concreto, la richiesta era divenuta priva di interesse perché il giudizio pregiudiziale era già stato definito.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Obblighi degli Stati membri in materia di imposizione e riscossione dell'IVA.
Le disposizioni nazionali che, mediante condoni, incidono sulla corretta riscossione dell'IVA possono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1
Il contribuente che non esegue il pagamento delle imposte alle scadenze previste è soggetto a una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Il mancato perfezionamento del condono non crea una nuova obbligazione sostitutiva, ma fa riemergere l'inadempimento dell'obbligazione tributaria originaria, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Massime di principio
- Nei condoni di natura clemenziale, il pagamento parziale o tardivo delle rate non è normalmente sufficiente a conservare il beneficio: occorre verificare puntualmente i requisiti e le scadenze previste dalla norma speciale.
- Non è possibile applicare automaticamente, per analogia, le regole previste da altre forme di definizione agevolata che consentono di mantenere l'efficacia del condono nonostante il mancato pagamento delle rate successive.
- Se la validità o il perfezionamento del condono è oggetto di un giudizio separato, tale questione è pregiudiziale rispetto all'impugnazione della cartella; il giudice deve valutare la riunione o la sospensione, ma la sospensione non è più utile quando il giudizio pregiudiziale è stato definitivamente deciso.
- Quando il condono non si perfeziona, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originariamente dovuta; i pagamenti parziali effettuati durante la procedura non trasformano automaticamente la pretesa in una semplice residua somma da versare.
- Per l'IVA, le agevolazioni nazionali devono essere compatibili con il diritto dell'Unione europea: una disciplina condonistica che comprometta la riscossione corretta dell'imposta può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice.
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