Sentenza n. 183/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 30.9.2024, n. 336, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva riconosciuto alle ricorrenti il diritto alla carta del docente e ai relativi accrediti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, 30 settembre 2024, n. 336, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta del docente e ad accreditare € 1.500,00 in favore della prima ricorrente, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nonché € 2.000,00 in favore della seconda ricorrente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente adempiuto, effettuando il pagamento del dovuto. Le ricorrenti hanno quindi insistito soltanto per la rifusione delle spese processuali, invocando la soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale delle ricorrenti era stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo stato necessario promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il giudice ha valorizzato la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive ai fini della liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa delle parti ricorrenti risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’amministrazione adempia dopo la proposizione del ricorso può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, tenendo conto della natura e dell’eventuale carattere seriale della controversia.
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