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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 3227 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di una cartella esattoriale Ici relative alle annualita' 1997-1999 concernente immobile destinato ad albergo in disuso e semi-distrutto; la ricorrente deduceva la nullita' della notifica della cartella e l'illegittimita' dell'atto per omessa o irregolare notifica degli atti prodromici (relate di notifica prodotte in copia e contestate dalla contribuente), nonche' errata indicazione dell'indirizzo di notifica e impossibilita' di impugnare gli atti prodromici per mancata produzione degli originali

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR correttamente ha valutato le fotocopie delle relate come idonee a provare la notifica, anche in presenza di disconoscimento generico e tardivo, potendo il giudice accertare la conformita' "aliunde" tramite presunzioni (identita' delle sottoscrizioni, corrispondenza numerica con gli avvisi, impugnazione intervenuta per il 1999). E' stato richiamato il principio secondo cui la notifica a persona qualificatasi quale "addetta alla sede" e' presunta valida salvo prova contraria della parte. Inoltre e' stato ribadito che gli atti prodromici, se regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, cristallizzano la pretesa tributaria e non possono essere contestati in sede di gravame della cartella salvo i vizi propri di quest'ultima. La ricorrente e' stata condannata alle spese (Euro 2.300,00 oltre oneri) e non e' stato disposto alcun provvedimento favorevole relativo alla mancata produzione dell'originale delle relate o all'errata indicazione del civico.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22

    "Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi"

    La norma e' invocata per chiedere l'esibizione degli originali quando siano contestate copie; la Corte osserva che l'art.22 legittima l'ordine di esibizione ma consente comunque al giudice di valutare la conformita' anche mediante altri elementi di prova

  • articolo 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformita' di una copia all'originale richiede disconoscimento formale e specifico; tuttavia la contestazione ex art.2719 non impedisce al giudice di accertare la conformita' con mezzi anche presuntivi

  • articoli 214 e 215 c.p.c.

    Procedura e formalita' richieste per il disconoscimento della copia in giudizio: il disconoscimento deve essere tempestivo e specifico, secondo la giurisprudenza citata

  • articolo 145 c.p.c.

    La notifica a persona qualificatasi come addetta alla sede e' valida e produce la presunzione che il ricevente abbia comunicato l'avvenuta ricezione all'ente; spetta al destinatario provare il contrario

  • Decreto Legislativo n. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3

    Ogni atto impugnabile puo' essere gravato solo per i propri vizi; non e' ammesso impugnare una cartella per vizi degli avvisi prodromici non tempestivamente impugnati

  • articolo 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte non ha accolto la doglianza poiche' le questioni sollevate erano infondate o gia' definite nei limiti consentiti

  • articolo 384 c.p.c., comma 4

    Principio che consente al giudice di legittimita' di non sindacare ulteriormente decisioni di diritto che risultino comunque conformi al diritto, anche se mal motivate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater

    Riferimento formale circa il contributo unificato dovuto in caso di ricorso, che la Corte ha richiamato in relazione all'adempimento processuale del ricorrente

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformita' di una copia all'originale deve essere tempestivo, specifico e formale: contestazioni generiche o tardive sono in genere inefficaci.
  • Anche se la copia e' disconosciuta, il giudice puo' comunque accertare la conformita' dell'originale mediante altri elementi di prova, comprese presunzioni (identita' delle firme, corrispondenza dei numeri di avviso, comportamenti processuali come l'impugnazione).
  • La notifica di atti a persona giuridica consegnata a chi si qualifica "addetto alla sede" e' presunta valida; spetta al destinatario provare che il ricevente non era autorizzato ad accettare le notifiche.
  • Per le relate e gli atti pubblici (es. avviso di ricevimento) la contestazione richiede in molti casi la querela di falso, che sospende il processo e va proposta nella sede competente; senza querela efficace le copie mantengono efficacia probatoria.
  • La cartella esattoriale puo' essere impugnata soltanto per i propri vizi: i vizi relativi agli atti prodromici devono essere opposti tempestivamente quando si ricevono quegli atti, altrimenti la pretesa tributaria si cristallizza e non puo' essere riesaminata in sede di gravame contro la cartella per quei vizi.
  • L'onere probatorio grava sulla parte che contesta: se non si producono originali o non si promuove la querela di falso, il giudice e' legittimato a considerare idonee le copie prodotte e decidere sulla loro efficacia probatoria.
  • Errori apparenti nell'indirizzo di notifica (es. mancanza di interno) sono in molti casi irrilevanti se via e numero civico consentono l'individuazione del destinatario.

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