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Sentenza

Sentenza n. 726/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 11823 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 30 ore settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C)per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del dirigente scolastico recante l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituzione scolastica attestava l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti connessi, l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 30 ore settimanali. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che la nota non era immediatamente lesiva e che non era ancora scaduto il termine per la redazione del PEI. Successivamente il PEI è stato approvato e l'amministrazione scolastica ha assegnato il sostegno per l'intero tempo scuola, chiedendo il ricorrente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la notificazione dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione ha redatto il PEI prevedendo un numero di ore adeguato alla patologia e ha adempiuto all'obbligo di richiedere all'Ufficio scolastico regionale un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, così assicurando l'inclusione scolastica del minore per l'intero tempo scuola. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che l'amministrazione fosse virtualmente soccombente, poiché avrebbe dovuto adempiere tempestivamente sin dall'inizio dell'anno scolastico, redigendo il PEI e richiedendo il sostegno in deroga. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato quindi condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta le misure richieste dal ricorrente e viene meno l'utilità concreta della decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, l'amministrazione scolastica deve predisporre tempestivamente il PEI e, ove necessario, richiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga per garantire la fruizione del diritto all'inclusione per l'intero orario scolastico.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione, con conseguente condanna alle spese, quando il soddisfacimento della pretesa avvenga tardivamente rispetto all'obbligo amministrativo di provvedere tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoTutela cautelare

Testo integrale

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