Ordinanza n. 1589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo relativo all’idoneità alla guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha esaminato il fumus boni juris e il periculum in mora. Quanto al fumus, l’appellante sosteneva l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, richiamando anche le opposte conclusioni raggiunte dal TAR in una fattispecie asseritamente identica. Quanto al periculum, nel corso del giudizio l’appellante ha comunicato di essersi sottoposto alla prescritta visita, che ne ha confermato l’idoneità alla guida, pur lasciandolo insoddisfatto per altri profili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria, il provvedimento impugnato in primo grado non apparisse prima facie affetto da vizi di legittimità e che le diverse conclusioni adottate dal TAR in un’altra fattispecie asseritamente identica non fossero decisive. Ha inoltre rilevato che il periculum in mora non era più configurabile nei termini originariamente prospettati, poiché l’appellante si era medio tempore sottoposto alla visita prescritta, con esito di idoneità alla guida. Gli eventuali motivi di doglianza relativi agli ulteriori profili insoddisfacenti avrebbero dovuto essere fatti valere contro le sopravvenute determinazioni dell’Amministrazione mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento. Spese del grado cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, il giudice valuta il fumus boni juris secondo il livello di cognizione sommaria proprio della fase, senza anticipare il necessario approfondimento riservato alla cognizione piena.
- La diversa decisione adottata dal giudice amministrativo in una fattispecie asseritamente identica non attribuisce, di per sé, rilievo decisivo ai fini della valutazione cautelare di un altro giudizio.
- Quando, nelle more del giudizio cautelare, l’interessato consegue il risultato amministrativo essenziale originariamente perseguito, viene meno il periculum in mora nei termini inizialmente prospettati.
- Le doglianze relative a nuove determinazioni amministrative sopravvenute devono essere proposte mediante gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento contro tali nuovi atti, e non possono essere automaticamente estese all’oggetto originario del giudizio cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 1000/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 970/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 974/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 201/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 202/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 203/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →