Cassazione Penale, Sentenza n. 11694/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva parzialmente confermato la condanna per truffa continuata e pluriaggravata in concorso (art. 640 c.p. e artt. 61 c.p.) per le condotte del 22/09/2016 e 23/09/2016 e aveva dichiarato estinti per prescrizione altri periodi. Le censure dedotte riguardavano: a) presunta inidoneità dei servizi di osservazione/pedinamento e dei dati del cartellino segnatempo a provare l'assenza del collega Castellitto nei pomeriggi indicati; b) contestazione della necessità del 'giustificativo' per le variazioni di orario relative all'attività libero-professionale (ALPI); c) apparente contraddittorietà tra la condanna per truffa e l'assoluzione dall'art. 55-quinquies d.lgs. n.165/2001; d) mancata prova del dolo della truffa, o comunque assenza di dolo oltre al mero rischio di attestare il falso; e) insussistenza di profitto e danno patrimoniale in capo all'ente; f) richiesta di estendere l'assoluzione (perché il fatto non sussiste) anche ai fatti dichiarati prescritti, sostenendo la stessa carenza ontologica della prova. Inoltre la ricorrente ha poi dichiarato, in data successiva, una rinuncia alla prescrizione per le imputazioni già dichiarate estinte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di truffa continuata e pluriaggravata in concorso limitatamente alle condotte del 22/09/2016 e del 23/09/2016 (confermata la logica valutazione probatoria relativa all'allontanamento osservato del Castellitto e alla falsità delle marcazioni 'postume', nonché la necessità del giustificativo previsto dal regolamento ASREM). Ha altresì confermato la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione rispetto ai fatti anteriori (gennaio 2014 - marzo/aprile 2015), ritenendo che non ricorresse la causa più favorevole di proscioglimento per assenza assoluta di prova. Ha dichiarato tardiva e quindi inefficace la rinuncia alla prescrizione formulata dalla ricorrente con riferimento ai reati già dichiarati estinti; tale rinuncia può valere solo per le condotte per le quali è stata affermata responsabilità. In sintesi: ricorso rigettato, conferma della condanna per i due episodi del 2016 e conferma della prescrizione per i periodi precedenti.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Articolo relativo al reato di truffa; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato (inganno, profitto, danno) e il dolo anche nella forma del dolo eventuale per le condotte del 22 e 23/09/2016.
art. 61 cod. pen.
Richiamate le circostanze aggravanti (nn. 9 e 11) e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza che hanno portato alla determinazione della pena.
art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norma citata in relazione a un capo di imputazione dal quale la ricorrente era stata assolta; la Corte ha ritenuto non contraddittoria la condanna per truffa rispetto all'assoluzione su questo capo, avendo il primo grado escluso solo taluni episodi.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure non evidenziassero vizi tali da fondare il ricorso.
art. 530 cod. proc. pen.
Regolamenta le formule di proscioglimento e l'assoluzione per non avere commesso il fatto; la Cassazione ha richiamato il principio per cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla prescrizione solo in caso di assoluta assenza della prova di colpevolezza o prova positiva dell'innocenza.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevante per il sindacato della Cassazione in presenza di prescrizione: il controllo è limitato agli atti e motivazioni della sentenza impugnata per verificare se ricorra una causa più favorevole di proscioglimento.
Regolamento orario ASREM
Il regolamento aziendale prevedeva che le modifiche 'postume' delle ore, anche per l'attività libero-professionale ALPI, fossero ammesse solo con la produzione del 'giustificativo' sottoscritto dal dipendente e dal dirigente; ciò è stato ritenuto elemento essenziale dalla Corte per valutare l'illecito.
Massime di principio
- Per reati di truffa basati su attestazioni di presenza (marcatempo), è sufficiente che risulti provato che la dichiarazione di presenza è falsa e che l'agente abbia accettato il rischio che da tale falsa attestazione potessero derivare profitto e danno all'ente (dolo eventuale).
- La modifica 'postuma' dei cartellini richiede verifica normativa: se il regolamento aziendale impone un 'giustificativo' sottoscritto, l'assenza di tale documento rafforza l'affermazione di falsità e la responsabilità di chi ha operato le modifiche.
- La mera assenza di prova piena non basta a ottenere l'estensione di un'assoluzione ai fatti prescritti: la Corte di Cassazione estende la formula di proscioglimento solo se è ravvisabile, con semplice ricognizione, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o prova positiva di innocenza; insufficienze o contraddizioni probatorie che richiedano valutazione comparativa non sono sufficienti.
- La prova del profitto o del danno può essere valutata anche in termini di diritti a recuperi orari o posizioni economiche favorevoli derivanti da ore attestate ma non lavorate, e non solo dall'effettiva corresponsione immediata di somme.
- La rinuncia alla prescrizione deve essere formulata prima che la prescrizione sia maturata o prima che sia stata pronunciata sentenza nel grado in cui la prescrizione sia stata dichiarata; una rinuncia successiva a una sentenza che ha già dichiarato la prescrizione è inefficace.
- In difesa, nelle cause di questo tipo è cruciale contestare puntualmente i profili probatori (osservazioni, testimonianze, catena documentale, presenza/assenza fisica) e proporre elementi che possano dimostrare la conoscenza o l'assenza di conoscenza dell'evento da parte dell'agente, oltre che l'assenza di profitto/danno.
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