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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11681/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata, un creditore aveva dapprima presentato domanda di ammissione al passivo per il proprio credito professionale ed era stato ammesso. Successivamente un intermediario finanziario aveva presentato domanda di ammissione per un diverso credito, affermando di esserne cessionario e ottenendo l'ammissione in via privilegiata e chirografaria. Il creditore aveva contestato, con osservazioni al progetto di stato passivo e poi con reclamo ex art. 273, comma 4, CCII, la legittimazione attiva del cessionario, sostenendo che non fosse stata provata la cessione del credito né la relativa notificazione al debitore ceduto e che la pubblicazione della cessione nel sito della Banca d'Italia o la documentazione prodotta non fossero sufficienti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dei principi in tema di identificazione con assoluta certezza del credito ceduto e di inefficacia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale/sito Banca d'Italia se il credito non è identificato con precisione; 2) violazione degli artt. 1260 e ss. c.c., 2697 c.c. e art. 58 TUB per difetto di prova della cessione e della notificazione al debitore ceduto; 3) nullità del decreto per motivazione apparente, avendo il giudice delegato rigettato il reclamo aderendo in modo acritico alle ragioni del liquidatore senza un'autonoma motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo il decreto impugnato affetto da motivazione solo apparente e quindi nullo per violazione dell'obbligo di motivazione. Ha rilevato che il giudice delegato si era limitato a richiamare e condividere le argomentazioni del liquidatore senza esplicitare il proprio percorso argomentativo e senza dar conto delle specifiche contestazioni del reclamante, impedendo di comprendere i termini della decisione. L'accoglimento del vizio motivazionale ha determinato l'assorbimento delle ulteriori censure sulla prova della cessione e sulla legittimazione attiva. La Corte ha quindi cassato il decreto con rinvio al giudice delegato del Tribunale di Vicenza, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 273, comma 4, CCII

    regola il reclamo avverso lo stato passivo nella liquidazione controllata; il provvedimento sul reclamo deve consentire la comprensione delle ragioni della decisione.

  • art. 273, comma 2, CCII

    disciplina le osservazioni al progetto di stato passivo, richiamate per contestare l'ammissione del credito del cessionario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge in tema di cessione del credito e legittimazione attiva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la censura per nullità della sentenza/decreto dovuta a motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'assenza di una motivazione effettiva integra nullità del provvedimento.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato in relazione alla cessione del credito e alla prova della legittimazione del cessionario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la mancata prova della cessione e della notificazione al debitore ceduto.

  • art. 58 TUB

    richiamato quale disciplina della cessione di crediti bancari e dei relativi meccanismi di opponibilità/notifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo in materia endoconcorsuale, il provvedimento del giudice non può limitarsi a recepire in modo generico le argomentazioni di una parte o del liquidatore: deve contenere una motivazione autonoma, sia pure sintetica, che renda intellegibile il percorso decisorio.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il richiamo è univoco, specifico e tale da consentire la piena comprensione delle ragioni della decisione e il controllo sul rispetto del diritto di difesa; in mancanza, la motivazione è solo apparente.
  • Quando viene contestata la legittimazione attiva del cessionario di un credito ammesso al passivo, la censura sulla prova della cessione e della notificazione può restare assorbita se il provvedimento impugnato è comunque nullo per difetto assoluto di motivazione.
  • Nel procedimento di verifica dello stato passivo, le contestazioni del creditore opponente devono essere esaminate in modo espresso e non possono essere eluse con formule di mero rinvio o adesione acritica alle conclusioni del liquidatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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