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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29574/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP di Bologna ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze (sentenze sub 1), 2) e 3)) e ha respinto la continuità con una quarta sentenza (sentenza sub 4)). Il ricorrente deduceva: (i) errata individuazione della violazione più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. (il GIP avrebbe assunto come parametro la pena della sentenza sub 3) anziché quella, più grave, della sentenza sub 2)); (ii) illegittima e peggiorativa determinazione degli aumenti di pena rispetto a precedente ordinanza di applicazione della continuazione emessa dalla Corte d'appello di Napoli (luglio 2023); (iii) sproporzione e incoerenza interna negli aumenti applicati (es. disparità di pena tra capi della stessa sentenza); (iv) censura del rigetto della continuazione con la sentenza sub 4), per via del peso attribuito alla distanza territoriale nonostante una forbice temporale contenuta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in punto di quantificazione della pena: ha rilevato l'errore del giudice dell'esecuzione nell'individuare la violazione più grave, dovendosi prima scorporare le violazioni riunite internamente e prendere come pena base quella relativa al reato più grave prima dell'applicazione delle continuazioni interne. Nel caso concreto la pena da assumere come base doveva essere quella della sentenza sub 2) (10 anni e €2.100), non quella della sentenza sub 3). Per tale vizio l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla quantificazione della pena e rinviata al GIP del Tribunale di Bologna per nuovo giudizio in diversa composizione (in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013). Il ricorso è stato invece respinto nella restante parte: il diniego di continuazione con la sentenza sub 4) è stato ritenuto non manifestamente illogico alla luce della distanza spazio-temporale e degli altri indicatori e, quindi, confermato. Altri motivi relativi a presunte incongruenze degli aumenti sono stati assorbiti dalla decisione sulla errata individuazione della pena base.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena in caso di continuazione fra reati già giudicati: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti internamente e individuare il reato più grave prima di prendere la pena base su cui operare gli aumenti per i reati satellite.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza come norma che regola l'unificazione di più violazioni in una unica pena; utile per comprendere come trattare le 'continuazioni interne' già operate nelle singole sentenze.

  • Sez. 1, Sentenza n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)

    Giurisprudenza di legittimità che dettaglia il metodo: in presenza di continuazioni interne precedenti, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati e individuare la pena del reato più grave, assumendola come base per gli aumenti per i reati satellite.

  • Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Indica i criteri e gli indici utili a riconoscere la volizione unitaria (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.): la mera vicinanza temporale o spaziale non è sufficiente, occorre una valutazione complessiva degli indicatori.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 03/07/2013

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che consentivano la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione della continuazione: pertanto il rinvio deve svolgersi in diversa composizione.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per continuazione tra più sentenze che già contengono continuazioni interne, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutte le violazioni e individuare il reato più grave (prima delle unificazioni interne e prima delle eventuali riduzioni per riti), prendendo la relativa pena come base per gli aumenti.
  • La scelta della pena base non può essere quella risultante da un calcolo che già includa la continuazione interna o la riduzione del rito; il parametro è la pena originaria per il reato più grave.
  • Le modifiche in pejus rispetto a precedenti ordinanze di esecuzione devono essere specificamente motivate: confronti aritmetici fra somme di pene non prevalgono sul corretto metodo di computo previsto dalla giurisprudenza (scorporo e scelta della pena più grave).
  • Il riconoscimento della continuazione richiede un esame degli indici fattuali (omogeneità dell'offesa, contiguità temporale e spaziale, modalità, sistematicità, programmazione) e la sola vicinanza temporale o la stessa natura del bene giuridico protetto non bastano da sole.
  • In caso di annullamento per vizi nella quantificazione della pena il rinvio per nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione: il giudice che ha deciso l'istanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio.

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