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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27039/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per rapina (capi A ed E) e ricettazione eccettuata l'assoluzione per il capo D). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per la presunta scarsa affidabilità degli indizi (inidoneità degli indumenti e dello zainetto sequestrati a costituire riscontro, impossibilità di attribuire certezza al tatuaggio ripreso dalle telecamere, assenza di collegamento certo delle impronte papillari rinvenute sull'espositore di orecchini); 2) omissione di considerare l'esito negativo degli accertamenti scientifici sul ciclomotore rinvenuto; 3) vizio nella motivazione sulla quantificazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche nonché insufficiente riduzione della pena a seguito dell'assoluzione per uno dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria (indizi gravi, precisi e concordanti), valorizzando la corrispondenza degli abiti ripresi dalle telecamere con quelli sequestrati, la corrispondenza del tatuaggio per posizione e dimensione, gli spostamenti dei ciclomotori ricostruiti dai dati S.C.N.T.T. e l'utilizzo dei mezzi da parte dell'imputato. Ha inoltre giudicato legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche per la gravità dei fatti e i precedenti dell'imputato. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri di valutazione della prova indiziaria; la Corte ne ha applicato i principi (indizi gravi, precisi e concordanti e valutazione globale unità degli indizi) per ritenere provata la responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali; la Corte lo ha richiamato per disporre la condanna alle spese.

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata con riferimento all'impossibilità di esonero dalla condanna alle spese/sanzione pecuniaria, confermando che non sussistono profili di esonero nel caso di specie.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino)

    Fornisce il criterio in due momenti per la valutazione della prova indiziaria (valutazione qualitativa di ciascun indizio e valutazione unità/composizione degli indizi); la Corte ha richiamato e applicato tale metodo.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova: le censure che riguardano la valutazione degli indizi e il peso delle prove sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se manca una motivazione congrua o vi è violazione di legge.
  • La prova indiziaria va valutata in due fasi: analisi qualitativa di ciascun indizio e poi esame unitario e complessivo per verificare se gli indizi, sommati, raggiungono il livello di prova logica richiesto.
  • Indizi concordanti (es. corrispondenza di abbigliamento, tatuaggi per posizione/dimensione, rilevazioni sui mezzi e uso dei veicoli) possono costituire base sufficiente per la condanna anche in assenza di prova perfetta o di tutti gli accertamenti scientifici favorevoli all'imputato.
  • Risultati scientifici negativi o mancanti possono attenuare la valutazione probatoria, ma non necessariamente portano all'assoluzione se esistono altri elementi indiziari robusti e motivazione congrua del giudice di merito.
  • La negazione delle attenuanti generiche è legittima quando il giudice territoriale motivi la decisione sulla base della gravità dei fatti e della mancanza di effetto rieducativo dei precedenti penali dell'imputato.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se non indica profili di illegittimità rilevanti sotto il profilo di diritto o manca di motivazione idonea a mostrare vizi di legge; l'inammissibilità comporta condanna alle spese e talvolta sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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