Cassazione Penale, Sentenza n. 4446/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi principali: 1) violazione di legge per l'inammissibilità della produzione documentale in appello (verbale di assunzione di informazioni di Marta Milano redatto ai sensi dell'art. 391-bis e prodotto ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p.); 2) vizio di motivazione relativamente alla condanna per peculato, lamentando mancanza di indicazione dell'ammontare preciso delle somme/marche da bollo, assenza di prova che l'appropriazione fosse stata commessa dalla sola Genio e errata qualificazione delle condotte come peculato rispetto a un presunto 'riciclaggio' di marche da bollo; 3) mancata acquisizione di una prova decisiva (richiesta di perizia grafica sulle firme apocrife degli atti di stato civile); 4) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione nella quantificazione delle attenuanti e della pena, sostenendo la tenuità delle condotte e l'assenza di un danno concreto per il Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Sulle singole questioni: 1) ha ritenuto corretta l'esclusione, in sede d'appello, della piena utilizzabilità probatoria del verbale difensivo ex art. 327-bis, perché le prove dichiarative nuove in grado di incidere sul giudizio possono essere ammesse in appello solo nei limiti e nelle forme previste dall'art. 603 c.p.p. e secondo i canoni del contraddittorio; 2) ha confermato la valutazione di merito circa il peculato continuato (capo a), ritenendo che gli accertamenti e le testimonianze, l'essere la Genio l'unica addetta al servizio, l'assenza di contabilizzazione e i comportamenti posti in essere (marche mancanti, marche antedatate o staccate e riutilizzate, dichiarazione di furto dei documenti) giustificassero la responsabilità per appropriazione per circa 4.000 euro complessivi; 3) ha escluso che la mancata disposta perizia grafica costituisca motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo la perizia mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice; 4) ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla concessione ampia delle attenuanti generiche, in considerazione della sistematicità delle condotte e della posizione di responsabilità della prevenuta. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Spresiano (euro 3.500 oltre accessori).
Norme richiamate
Codice penale, art. 81
Norma sulla continuazione di reati; utilizzata in contestazioni di più episodi considerati unitari ai fini della pena.
Codice penale, art. 476
Riguarda la formazione di falsi atti di stato civile; la Corte ha confermato la condanna per falsificazione di atti.
Codice penale, art. 490
Riguarda l'uso di atti falsi o vidimazioni false; applicata alle sostituzioni e alle vidimazioni apocrife trovate nei registri.
Codice penale, art. 314
Peculato: la Corte ha ritenuto integrato il reato per appropriazione di denaro e marche da bollo affidate alla pubblica ufficiale.
Codice procedura penale, art. 327-bis
Disciplina le investigazioni difensive e la produzione documentale a esse riferita; tali documenti hanno limiti di utilizzabilità nel processo se non rispettano il contraddittorio.
Codice procedura penale, art. 603
Regola l'assunzione di prove nel giudizio di appello; limita l'introduzione di nuove prove dichiarative e prescrive le forme e i termini per la loro ammissione.
Codice procedura penale, art. 391-bis e 391-ter
Prevedono l'assunzione delle informazioni rese dalle persone informate sui fatti; il relativo verbale, se prodotto, può avere vincoli di utilizzabilità a causa del contraddittorio.
Codice procedura penale, art. 391-decies
Fissa limiti e modalità d'uso della documentazione a contenuto dichiarativo nel processo, richiedendo l'inserimento nel fascicolo difensivo e limitandone l'utilizzo.
Codice procedura penale, art. 495
Richiamato in relazione all'art. 606 c.p.p.: riguarda le prove a discarico decisive e il rilievo per il sindacato in Cassazione.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova; usato per giustificare i limiti all'utilizzo di atti dichiarativi non assunti in contraddittorio.
Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Ha previsto forme scritte di trattazione e conclusioni in appello; citato rispetto alle memorie difensive presentate in quell'ambito.
Codice procedura penale, art. 585
Regola i motivi nuovi in cassazione; la Corte ha rilevato che non sono stati proposti motivi nuovi idonei a richiedere rinnovazione istruttoria.
Codice penale, art. 62-bis
Prevede il riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile per la sistematicità e la gravità delle condotte.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la discrezionalità del giudice nel valutare la gravità, la personalità del reo e gli effetti del reato è stata ritenuta correttamente esercitata.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 154-ter
Indica gli obblighi comunicativi della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro delle comunicazioni previste.
Massime di principio
- In appello le prove dichiarative nuove sono ammesse solo nei limiti e nelle forme previste dall'art. 603 c.p.p.; la semplice produzione di un verbale di indagine difensiva ex art. 327-bis non garantisce la sua utilizzabilità probatoria se manca il rispetto del contraddittorio.
- La condanna per peculato può fondarsi anche su un insieme di elementi indiziari e probatori non documentali (testimonianze degli utenti, accertamenti, essere l'unica incaricata del servizio, assenza di contabilizzazione), quando complessivamente indicano l'appropriazione di denaro o di valori pubblici.
- La mancata richiesta o acquisizione di una perizia (es. perizia grafica) non costituisce, di per sé, motivo ammissibile di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia è un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena è affidata al giudice di merito entro ampi margini di discrezionalità; la sistematicità e la durata delle condotte, insieme alla posizione di responsabilità del soggetto, giustificano il diniego di una rilevante riduzione della pena.
- La documentazione prodotta dalla difesa avente contenuto dichiarativo deve essere utilizzata secondo le regole procedurali che tutelano il contraddittorio; in mancanza, i giudici possono escluderne l'uso probatorio diretto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4316/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4317/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4318/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4322/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4324/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4325/2022 del 08/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →