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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4446/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi principali: 1) violazione di legge per l'inammissibilità della produzione documentale in appello (verbale di assunzione di informazioni di Marta Milano redatto ai sensi dell'art. 391-bis e prodotto ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p.); 2) vizio di motivazione relativamente alla condanna per peculato, lamentando mancanza di indicazione dell'ammontare preciso delle somme/marche da bollo, assenza di prova che l'appropriazione fosse stata commessa dalla sola Genio e errata qualificazione delle condotte come peculato rispetto a un presunto 'riciclaggio' di marche da bollo; 3) mancata acquisizione di una prova decisiva (richiesta di perizia grafica sulle firme apocrife degli atti di stato civile); 4) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione nella quantificazione delle attenuanti e della pena, sostenendo la tenuità delle condotte e l'assenza di un danno concreto per il Comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Sulle singole questioni: 1) ha ritenuto corretta l'esclusione, in sede d'appello, della piena utilizzabilità probatoria del verbale difensivo ex art. 327-bis, perché le prove dichiarative nuove in grado di incidere sul giudizio possono essere ammesse in appello solo nei limiti e nelle forme previste dall'art. 603 c.p.p. e secondo i canoni del contraddittorio; 2) ha confermato la valutazione di merito circa il peculato continuato (capo a), ritenendo che gli accertamenti e le testimonianze, l'essere la Genio l'unica addetta al servizio, l'assenza di contabilizzazione e i comportamenti posti in essere (marche mancanti, marche antedatate o staccate e riutilizzate, dichiarazione di furto dei documenti) giustificassero la responsabilità per appropriazione per circa 4.000 euro complessivi; 3) ha escluso che la mancata disposta perizia grafica costituisca motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo la perizia mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice; 4) ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla concessione ampia delle attenuanti generiche, in considerazione della sistematicità delle condotte e della posizione di responsabilità della prevenuta. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Spresiano (euro 3.500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 81

    Norma sulla continuazione di reati; utilizzata in contestazioni di più episodi considerati unitari ai fini della pena.

  • Codice penale, art. 476

    Riguarda la formazione di falsi atti di stato civile; la Corte ha confermato la condanna per falsificazione di atti.

  • Codice penale, art. 490

    Riguarda l'uso di atti falsi o vidimazioni false; applicata alle sostituzioni e alle vidimazioni apocrife trovate nei registri.

  • Codice penale, art. 314

    Peculato: la Corte ha ritenuto integrato il reato per appropriazione di denaro e marche da bollo affidate alla pubblica ufficiale.

  • Codice procedura penale, art. 327-bis

    Disciplina le investigazioni difensive e la produzione documentale a esse riferita; tali documenti hanno limiti di utilizzabilità nel processo se non rispettano il contraddittorio.

  • Codice procedura penale, art. 603

    Regola l'assunzione di prove nel giudizio di appello; limita l'introduzione di nuove prove dichiarative e prescrive le forme e i termini per la loro ammissione.

  • Codice procedura penale, art. 391-bis e 391-ter

    Prevedono l'assunzione delle informazioni rese dalle persone informate sui fatti; il relativo verbale, se prodotto, può avere vincoli di utilizzabilità a causa del contraddittorio.

  • Codice procedura penale, art. 391-decies

    Fissa limiti e modalità d'uso della documentazione a contenuto dichiarativo nel processo, richiedendo l'inserimento nel fascicolo difensivo e limitandone l'utilizzo.

  • Codice procedura penale, art. 495

    Richiamato in relazione all'art. 606 c.p.p.: riguarda le prove a discarico decisive e il rilievo per il sindacato in Cassazione.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova; usato per giustificare i limiti all'utilizzo di atti dichiarativi non assunti in contraddittorio.

  • Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

    Ha previsto forme scritte di trattazione e conclusioni in appello; citato rispetto alle memorie difensive presentate in quell'ambito.

  • Codice procedura penale, art. 585

    Regola i motivi nuovi in cassazione; la Corte ha rilevato che non sono stati proposti motivi nuovi idonei a richiedere rinnovazione istruttoria.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Prevede il riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile per la sistematicità e la gravità delle condotte.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la discrezionalità del giudice nel valutare la gravità, la personalità del reo e gli effetti del reato è stata ritenuta correttamente esercitata.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 154-ter

    Indica gli obblighi comunicativi della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro delle comunicazioni previste.

Massime di principio

  • In appello le prove dichiarative nuove sono ammesse solo nei limiti e nelle forme previste dall'art. 603 c.p.p.; la semplice produzione di un verbale di indagine difensiva ex art. 327-bis non garantisce la sua utilizzabilità probatoria se manca il rispetto del contraddittorio.
  • La condanna per peculato può fondarsi anche su un insieme di elementi indiziari e probatori non documentali (testimonianze degli utenti, accertamenti, essere l'unica incaricata del servizio, assenza di contabilizzazione), quando complessivamente indicano l'appropriazione di denaro o di valori pubblici.
  • La mancata richiesta o acquisizione di una perizia (es. perizia grafica) non costituisce, di per sé, motivo ammissibile di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia è un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena è affidata al giudice di merito entro ampi margini di discrezionalità; la sistematicità e la durata delle condotte, insieme alla posizione di responsabilità del soggetto, giustificano il diniego di una rilevante riduzione della pena.
  • La documentazione prodotta dalla difesa avente contenuto dichiarativo deve essere utilizzata secondo le regole procedurali che tutelano il contraddittorio; in mancanza, i giudici possono escluderne l'uso probatorio diretto.

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