Sentenza del 06/09/2022 n. 26286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento 2003 per maggiori imposte IRPEG e IRAP e recupero IVA su presunte operazioni soggettivamente inesistenti; questioni procedurali relative alla utilizzabilità del processo verbale di constatazione (p.v.c.) e allegati depositati dall'Ufficio in sede d'appello; contestazione della qualificazione delle fatture come emesse da soggetto 'cartiera' interposto e del conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione/deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo ammissibile e fondata la censura relativa alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi (art. 14, comma 4-bis L. n. 537/1993): i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili dalle imposte dirette se non risultano essere stati utilizzati 'direttamente' per commettere reati e se soddisfano i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza). La Cassazione ha inoltre confermato che i documenti prodotti in appello possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e che il giudice tributario conserva residuali poteri istruttori per acquisire elementi rilevanti. Conseguenza pratica: cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Abruzzo (sezione staccata di Pescara) in diversa composizione per nuovo esame, con rideterminazione delle imposte dirette e delle sanzioni in conformità a quanto disposto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
comma 3 (abrogato) e restante parte
La Corte rileva che, pur essendo stato abrogato il comma 3, resta un residuo potere istruttorio a favore della Commissione (acquisizioni, accessi, richieste di dati/relazioni) entro i limiti dei fatti dedotti dalle parti quando indispensabile per la decisione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Consente alle parti di produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado; i documenti (p.v.c. e allegati) depositati dall'Ufficio in appello sono quindi utilizzabili.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43 è applicabile anche se non è stata formalmente presentata una denuncia, ove sussista la violazione che impone l'obbligo di denuncia (es. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti configuranti il reato di cui alla L. n. 74/2000).
L. n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis
Ai fini delle imposte sui redditi, l'acquirente può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (anche se consapevole della frode) a condizione che i costi rispettino i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza). Tale norma si applica solo alle imposte dirette e non alla ripresa dell'IVA.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21
Richiamato nella censura sulla necessità di distinguere in fattura costo materia prima e costo lavorazione; la Corte ritiene che l'assenza di tale separazione non costituisca violazione automatica, e che la valutazione debba inserirsi nel quadro probatorio complessivo.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56, comma 5
Richiamato nella contestazione relativa all'avviso di accertamento e alla denuncia collegata; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per carenza di specificità, senza esaminare nel merito la contestazione della mancata allegazione della denuncia.
L. n. 74/2000
Citata quale riferimento al reato configurato dall'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; rilevante per l'esistenza della violazione che giustifica l'eventuale raddoppio dei termini d'accertamento.
Costituzione, art. 35 e art. 111
Art. 35 invocato in relazione a questioni economiche/lavorative; art. 111 richiamato nella discussione sul diritto al contraddittorio e sulle garanzie processuali. La Corte ha ritenuto le doglianze in materia processuale in gran parte infondate o inammissibili per carenza di specificità.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), art. 109 e principi generali
Richiamati i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità che devono sussistere per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.
Massime di principio
- Documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti e valutati in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992: la tardiva produzione in appello non è automaticamente inammissibile se correttamente allegata.
- Il giudice tributario mantiene un residuo potere istruttorio (acquisizioni, ispezioni, richieste di chiarimenti) nonostante l'abrogazione del comma specifico dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando l'elemento sia indispensabile alla decisione.
- Ai fini delle imposte sui redditi, anche l'acquirente consapevole di operazioni fraudolente può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, purché i costi rispettino i requisiti previsti dal TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza).
- La disciplina che consente la deducibilità ai fini delle imposte dirette non si estende automaticamente alla revoca/detrazione dell'IVA: la ripresa dell'IVA va valutata separatamente e può essere confermata anche se i costi sono deducibili ai fini redditi.
- In Cassazione le doglianze per omesso esame di fatti decisivi devono indicare con precisione il fatto storico omesso, la fonte probatoria, quando e come è stato discusso e la sua decisività: la genericità comporta inammissibilità.
- La mera assenza di distinzione in fattura tra materia prima e lavorazione non è in sé insufficienza formale rilevante ai fini IVA; la valutazione sulla fittizietà delle fatture va fatta sul complesso degli elementi probatori (es. struttura della società emittente, documentazione, corrispondenze).
- Se il contribuente non specifica a quale denuncia o atto si riferisce nelle proprie doglianze processuali, la questione può essere dichiarata inammissibile per carenza di specificità.
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