Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/04/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata produzione contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che l'elezione di domicilio era stata depositata il 23/01/2024 (dunque dopo il deposito dell'atto di appello ma prima della valutazione di ammissibilità), che l'art. 161 e l'art. 601 cod. proc. pen. avrebbero potuto indurre in errore circa l'efficacia della elezione, e ha dedotto l'incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e dell'art. 2 CEDU, nonché disparità di trattamento rispetto ad ipotesi affini
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, per le impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, la dichiarazione o elezione di domicilio doveva essere depositata contestualmente all'atto di appello (o comunque richiamata espressamente e collocata in modo da consentirne l'immediata individuazione nel fascicolo), e la sua formazione successiva, anche se anteriore all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame. Ha ritenuto irrilevante l'abrogazione successiva dell'art. 581, comma 1-ter (legge 9/8/2024, n.114) per ragioni di tempus regit actum. La censura di incostituzionalità è stata respinta come manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Per le impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 la dichiarazione o elezione di domicilio doveva essere depositata contestualmente all'atto di appello (o richiamata espressamente con indicazione della sua collocazione nel fascicolo) e la sua successiva formazione comporta comunque l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile fonte di equivoco sull'efficacia della elezione di domicilio; la Corte non ha ritenuto che tale disposizione giustifichi l'ignoranza o l'invalidità del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1-ter
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alle notificazioni e alle informazioni fornite all'imputato; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante tale richiamo rispetto all'obbligo formale di deposito contestuale dell'elezione di domicilio per l'appello
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, comma 1-ter)
L'abrogazione è intervenuta successivamente e, in mancanza di disciplina transitoria, non incide sulle impugnazioni proposte nella vigenza della norma abrogata: si applica il principio tempus regit actum
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende per profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso
Cost., artt. 3, 24, 27, 111 e CEDU art. 2
Le doglianze di violazione di tali princìpi sono state ritenute manifestamente infondate: la disciplina impugnata è stata considerata regolazione procedurale delle modalità di esercizio dell'impugnazione e non limitazione del diritto di difesa
Massime di principio
- Per le impugnazioni depositate fino al 24/08/2024 va osservato il vincolo formale: la dichiarazione o elezione di domicilio doveva essere allegata contestualmente all'atto di appello o richiamata espressamente con indicazione della sua collocazione nel fascicolo; la mancata produzione contestuale è causa di inammissibilità
- L'abrogazione successiva di una norma procedurale non opera retroattivamente sulle impugnazioni già proposte durante la vigenza della norma (principio tempus regit actum)
- Le censure di incostituzionalità volte a superare requisiti formali processuali incontrano elevata soglia di ammissibilità: i requisiti di forma posti per l'esercizio dell'impugnazione sono generalmente ritenuti legittimi se interpretati come modalità di esercizio e non come divieto sostanziale del diritto di difesa
- Se l'elezione/dichiarazione di domicilio è già presente nel fascicolo, l'atto di appello dovrebbe richiamarla espressamente e indicarne la collocazione; in mancanza, anche un deposito successivo può non sanare il vizio
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve allegare la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione o, almeno, indicarne chiaramente la presenza e la sede nel fascicolo al momento del deposito dell'appello
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