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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48985/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati, perciò non ha potuto decidere in via sommaria ex art. 129, comma 2, c.p.p. Tuttavia ha rilevato che, in assenza di cause di sospensione, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato il 20 novembre 2021. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), deducendo due motivi: a) sussistenza di una scriminante ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.p. (causa di giustificazione); b) erroneo diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 6, c.p.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di violenza privata: è il titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.

  • art. 51, comma 1, cod. pen.

    Scriminante invocata dal ricorrente come causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, motivo per cui non ha potuto respingere il ricorso in via sommaria.

  • art. 62, comma 6, cod. pen.

    Circostanza attenuante la cui negazione è stata contestata dal ricorrente; anch'essa è stata valutata non manifestamente infondata dalla Corte di legittimità.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione procedurale che consente decisioni sommari quando i motivi siano manifestamente infondati; la Corte ha escluso l'applicazione di questa procedura perché i motivi non erano manifestamente infondati.

Massime di principio

  • Se il ricorrente propone motivi che non appaiono manifestamente infondati, la Corte di legittimità non può decidere subito in via sommaria ex art. 129 c.p.p. e deve esaminare la situazione sostanziale e processuale.
  • La prescrizione estintiva del reato prevale sull'esito sostanziale del merito: se il termine di prescrizione è decorso, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
  • In ricorsi che invocano scriminanti o attenuanti, è fondamentale verificare sia la fondatezza dei motivi sia la sussistenza di cause che sospendano o interrompano la prescrizione; l'accertamento del decorso del termine può rendere ininfluente la decisione sul merito.
  • La presenza di censure non manifestamente infondate impone alla Corte di esaminare il ricorso nel merito o comunque di valutare profili procedurali (come la prescrizione) prima di pronunciarsi definitivamente.
  • Per chi difende, è strategico documentare e argomentare sia la rilevanza delle scriminanti/attenuanti sia eventuali cause che sospendano la prescrizione, perché la valutazione procedurale dei termini può decidere l'esito del processo anche senza valutare compiutamente il merito.

Testo integrale

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