Cassazione Penale, Sentenza n. 48985/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati, perciò non ha potuto decidere in via sommaria ex art. 129, comma 2, c.p.p. Tuttavia ha rilevato che, in assenza di cause di sospensione, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato il 20 novembre 2021. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), deducendo due motivi: a) sussistenza di una scriminante ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.p. (causa di giustificazione); b) erroneo diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 6, c.p.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma che definisce il reato di violenza privata: è il titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.
art. 51, comma 1, cod. pen.
Scriminante invocata dal ricorrente come causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, motivo per cui non ha potuto respingere il ricorso in via sommaria.
art. 62, comma 6, cod. pen.
Circostanza attenuante la cui negazione è stata contestata dal ricorrente; anch'essa è stata valutata non manifestamente infondata dalla Corte di legittimità.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione procedurale che consente decisioni sommari quando i motivi siano manifestamente infondati; la Corte ha escluso l'applicazione di questa procedura perché i motivi non erano manifestamente infondati.
Massime di principio
- Se il ricorrente propone motivi che non appaiono manifestamente infondati, la Corte di legittimità non può decidere subito in via sommaria ex art. 129 c.p.p. e deve esaminare la situazione sostanziale e processuale.
- La prescrizione estintiva del reato prevale sull'esito sostanziale del merito: se il termine di prescrizione è decorso, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
- In ricorsi che invocano scriminanti o attenuanti, è fondamentale verificare sia la fondatezza dei motivi sia la sussistenza di cause che sospendano o interrompano la prescrizione; l'accertamento del decorso del termine può rendere ininfluente la decisione sul merito.
- La presenza di censure non manifestamente infondate impone alla Corte di esaminare il ricorso nel merito o comunque di valutare profili procedurali (come la prescrizione) prima di pronunciarsi definitivamente.
- Per chi difende, è strategico documentare e argomentare sia la rilevanza delle scriminanti/attenuanti sia eventuali cause che sospendano la prescrizione, perché la valutazione procedurale dei termini può decidere l'esito del processo anche senza valutare compiutamente il merito.
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