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Sentenza

Sentenza n. 9513/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 47071 inoltrata dalla ricorrente in data 16.10.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202602602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 16 ottobre 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduceva che il Ministero dell'istruzione e del merito non aveva adottato alcun provvedimento entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il decorso infruttuoso del termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, ha rilevato che il Ministero era tenuto a provvedere sulla domanda ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Quest'ultima disposizione impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era decorso senza l'adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, stabilendo che, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta della ricorrente, il commissario provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'ordine di conclusione del procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è fondata quando, in presenza di un obbligo giuridico di provvedere, l'amministrazione non conclude il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Il decorso del termine procedimentale senza l'adozione del provvedimento conclusivo legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario ad acta.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta nella sentenza che accerta l'illegittimità del silenzio, subordinandone l'intervento alla perdurante inerzia dell'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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