Cassazione Penale, Sentenza n. 15251/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva che il divieto previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. doveva essere valutato con riferimento alla data di commissione del reato di evasione (14/07/2015) e non alla data di irrevocabilità della condanna (21/03/2016). In sostanza, Venosa sosteneva che, essendo il fatto per il quale si procede avvenuto il 18/01/2021, il quinquennio ostativo sarebbe ormai decorso se calcolato dalla data di commissione dell'evasione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. va riferito al momento della condanna irrevocabile e non a quello della commissione del fatto di evasione. Poiché la condanna per evasione è divenuta irrevocabile il 21/03/2016, tale data è anteriore di meno di cinque anni rispetto al fatto contestato (arresto in flagranza del 18/01/2021), per cui opera il divieto. La Corte ha altresì condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui non sussisteva la "lieve entità" né l'idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, avendo riguardo anche ad altri reati commessi dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Norme richiamate
art. 284 cod. proc. pen. (comma 5-bis)
Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure
La Corte interpreta il riferimento temporale del quinquennio con riguardo al momento della condanna divenuta irrevocabile e non alla data di commissione del reato di evasione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di legge), invocate dal ricorrente ma valutate infondate dalla Corte
art. 27 Cost.
Rilevata la necessità di evitare effetti sanzionatori antecedenti alla sentenza irrevocabile; la Corte sottolinea che il computo dal momento della condanna evita di ledere il principio sancito dall'art. 27 Cost.
art. 3 Cost.
Citato rispetto a prospettate questioni di uguaglianza e ragionevolezza sulla decorrenza del quinquennio; la giurisprudenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Norma procedurale cui la Corte rimanda gli adempimenti amministrativi successivi alla pronuncia
Massime di principio
- Il quinquennio ostativo previsto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. si computa a partire dalla data di irrevocabilità della condanna per evasione e non dalla data di commissione del fatto di evasione.
- La possibilità di concedere gli arresti domiciliari non è totalmente esclusa: il giudice può comunque derogare se, "sulla base di specifici elementi", ritiene che il fatto sia di lieve entità e che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure alternative.
- Le questioni di illegittimità costituzionale fondate sulla decorrenza del quinquennio dall'epoca del fatto (anziché dalla condanna irrevocabile) sono state ritenute manifestamente infondate: il computo dalla condanna evita di applicare effetti sanzionatori prima della definitività della pronuncia.
- Nella valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari il giudice tiene conto del complessivo profilo personale e criminale dell'imputato; reati ulteriori o recidive recenti possono ostare alla concessione della misura alternativa.
- In casi concreti verificare sempre le date: data di commissione del reato per cui si procede, data di irrevocabilità della precedente condanna e data del nuovo fatto; il quinquennio va confrontato con la data di irrevocabilità.
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