Sentenza del 18/09/2019 n. 23234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008. Ha contestato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), art. 5, commi 2 e 6, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2. Secondo il Comune, la stipula della convenzione urbanistica, il permesso di costruire e l'inizio dei lavori dimostravano l'effettiva destinazione edificatoria e lo sfruttamento edilizio dell'area, incompatibili con il riconoscimento dell'agevolazione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito non aveva verificato adeguatamente l'incompatibilità tra la pretesa persistente destinazione agricola e l'utilizzazione edilizia dell'area. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione di merito aveva attribuito rilievo a una perizia di parte riferita a ortaggi presenti in un periodo successivo all'anno d'imposta, in contrasto con una relazione geologica del 4 giugno 2008 che descriveva il terreno come incolto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'imposta, ma il Comune ha ottenuto il principale risultato processuale.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)
La disposizione considera agricolo, ai fini ICI, il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sul quale persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
La qualificazione agevolata come terreno agricolo richiede non solo la qualità soggettiva del proprietario o conduttore, ma anche l'effettiva e persistente utilizzazione agricola. Tale qualificazione è incompatibile con uno sfruttamento edilizio in atto o con una situazione oggettiva concretamente incompatibile con l'attività agricola.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 2 e 6
Durante l'esecuzione di opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o recupero edilizio, la base imponibile è costituita dal valore dell'area utilizzata a tale scopo.
Quando il terreno viene concretamente distolto dall'attività agricola per essere utilizzato per lavori edilizi, esso deve essere tassato in base al valore dell'area fabbricabile fino all'ultimazione dei lavori, indipendentemente dalla sola qualificazione urbanistica formale.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2
Ai fini fiscali, un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
La nozione fiscale di area fabbricabile valorizza la concreta possibilità edificatoria riconosciuta dagli strumenti urbanistici, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile.
Codice civile, art. 2135
Il richiamo alle attività agricole serve a individuare le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento che devono essere effettivamente esercitate affinché possa operare la qualificazione agricola agevolata.
Cassazione civile, sentenza n. 15566 del 2010
La qualificazione agricola del terreno edificabile richiede la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale e riguarda una situazione oggettivamente incompatibile con lo sfruttamento edilizio dell'area.
La qualità di coltivatore diretto non è sufficiente da sola: occorre che il terreno sia realmente utilizzato per attività agricole e non sia concretamente destinato allo sfruttamento edilizio.
Cassazione civile, sentenza n. 27096 del 2016
Nel periodo in cui il terreno agricolo è distolto dall'attività agricola perché interessato da opere edilizie, la base imponibile è costituita dal valore dell'area utilizzata a tale scopo fino all'ultimazione dei lavori.
L'avvio concreto dei lavori edilizi fa venir meno la ragione dell'agevolazione agricola, anche se il terreno non è ancora edificato o i lavori non sono ultimati.
Massime di principio
- Per ottenere il trattamento fiscale riservato ai terreni agricoli non basta dimostrare di essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo: occorre provare l'effettivo esercizio dell'attività agricola sul terreno nel periodo d'imposta considerato.
- La destinazione agricola agevolata può venir meno quando l'area è concretamente utilizzata per finalità edilizie. Convenzioni urbanistiche, permessi di costruire, comunicazioni di inizio lavori e opere effettivamente eseguite sono elementi rilevanti.
- La mera edificabilità urbanistica e lo sfruttamento edilizio in atto non sono necessariamente la stessa cosa, ma l'inizio concreto dei lavori può comportare la tassazione dell'area secondo il valore dell'area fabbricabile fino alla conclusione dei lavori.
- La prova deve riferirsi all'annualità oggetto dell'accertamento. Documenti o coltivazioni risalenti a periodi successivi possono essere insufficienti o non pertinenti.
- In caso di contrasto tra perizie di parte e documentazione tecnica contemporanea ai fatti, il giudice deve valutare specificamente la rilevanza temporale, l'attendibilità e la coerenza complessiva degli elementi probatori.
- Il rinvio della causa indica che la Cassazione ha accolto il ricorso per un errore di interpretazione o valutazione giuridica, ma non ha necessariamente stabilito in via definitiva l'importo dovuto: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il merito applicando i principi indicati.
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