Cassazione Civile, Ordinanza n. 35774/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento di uno straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco/Brindisi, su richiesta del Questore, perché al momento non era उपलब्ध un vettore aereo per eseguire l'espulsione. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 286/1998, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. e all'art. 24, comma 2, Cost., sostenendo che l'udienza di proroga si era svolta senza la partecipazione del difensore di fiducia, tempestivamente nominato prima dell'udienza, al quale però non era stato inviato alcun avviso di fissazione. La parte ricorrente ha anche allegato che tale omissione aveva concretamente inciso sul diritto di difesa, poiché il difensore d'ufficio intervenuto in udienza non conosceva le vicende processuali e personali del trattenuto e non poteva quindi opporsi efficacemente alla proroga.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, il difensore di fiducia nominato deve essere tempestivamente avvisato dell'udienza, e la sua mancata partecipazione per omesso avviso non può essere sanata dalla presenza di un difensore d'ufficio designato dal giudice di pace. Poiché nel caso concreto risultava agli atti la tempestiva nomina del difensore di fiducia, ma non la rituale comunicazione dell'avviso di udienza, il decreto di proroga è stato ritenuto illegittimo. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento senza rinvio, rilevando che il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta era già decorso. Quanto alle spese, non ne ha disposto la regolazione, precisando che la liquidazione del compenso del difensore dovrà essere effettuata dal giudice di pace di Brindisi secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero si applicano le garanzie del contraddittorio, con partecipazione necessaria del difensore di fiducia; solo se lo straniero è privo di difensore interviene un difensore d'ufficio.
artt. 178 e 179 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente come norme processuali violate per la mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Le garanzie previste per l'udienza di convalida richiedono la partecipazione del difensore di fiducia e non sono sostituibili dalla presenza del difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia risulti nominato.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, ma tale norma non si riferisce al caso di soccombenza di un'Amministrazione statale.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale che ha disciplinato la fissazione del ricorso per l'adunanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di trattenimento e nella sua proroga, il contraddittorio richiede necessariamente la presenza del difensore di fiducia, se nominato e ritualmente avvisato dell'udienza; la sua assenza per mancata comunicazione integra una violazione non sanabile dalla presenza del difensore d'ufficio.
- La nomina del difensore d'ufficio è legittima solo quando lo straniero sia privo di difensore; se agli atti risulta una tempestiva nomina di fiducia, il giudice deve verificare l'avvenuta rituale comunicazione dell'avviso di udienza al difensore nominato.
- Nei procedimenti di proroga del trattenimento, l'omessa partecipazione del difensore di fiducia determina l'illegittimità del decreto se il termine perentorio per disporre la proroga è già decorso, rendendo necessaria la cassazione senza rinvio.
- In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che risulti vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna generica alle spese in favore dello Stato.
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