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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21199/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili, pronunciata su istanza dell'agente della riscossione. La società ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo in particolare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15, terzo comma, l. fall., perché il messo notificatore avrebbe tentato la consegna in un luogo diverso dalla sede sociale effettiva, nonostante presso il luogo corretto vi fosse una targa della società. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o perplessa ex art. 132 c.p.c., per non avere la Corte d'appello confutato le sue deduzioni sull'errore dell'ufficiale giudiziario; 2) ulteriore nullità per motivazione apparente quanto alla ritenuta irrilevanza della prova testimoniale e dell'accertamento della falsità della relata; 3) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., per avere reputato irrilevanti la prova testimoniale e l'asserita falsità dell'attestazione di irreperibilità; 4) ancora nullità per violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la notifica ex art. 15 l. fall. richieda ricerche preliminari analoghe a quelle della notifica ex art. 143 c.p.c. e che la relata debba dar conto delle attività svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che, in tema di notificazione dell'istanza di fallimento, la disciplina speciale dell'art. 15, terzo comma, l. fall. impone il tentativo di consegna presso la sede risultante dal registro delle imprese e, se ciò non riesce, consente il deposito in casa comunale; pertanto, se l'ufficiale giudiziario attesta di essersi recato presso la sede indicata nel registro e di non avervi reperito il destinatario, la contestazione dell'effettiva individuazione del luogo in cui l'atto sarebbe dovuto essere consegnato involge il contenuto coperto da fede privilegiata della relata e non può essere proposta con semplice prova testimoniale o documentale, ma richiede querela di falso. La Corte ha inoltre precisato che le doglianze formulate come vizi di motivazione o violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. non erano pertinenti al vizio dedotto, trattandosi di error in procedendo scrutinabile direttamente dagli atti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è configurabile per contestare l'apprezzamento degli atti quando la censura investe un error in procedendo; in cassazione, in tal caso, il controllo avviene mediante esame diretto degli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o su fatti erroneamente ritenuti notori; non consente di censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione riguarda soltanto l'erronea ripartizione dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni, non la valutazione delle prove.

  • art. 15, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La notificazione dell'istanza di fallimento, quando non eseguibile via PEC, deve essere tentata di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in caso di impossibilità, può avvenire mediante deposito in casa comunale; la disciplina è speciale e non si applica quella ordinaria dell'art. 145 c.p.c.

  • art. 145 c.p.c.

    La disciplina sulla notifica alle persone giuridiche non è applicabile alla notificazione dell'istanza di fallimento ex art. 15 l. fall., che segue una regola speciale semplificata.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per analogia solo al fine di distinguere il diverso regime probatorio della relata e delle informazioni acquisite dall'ufficiale giudiziario.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via analogica, ma ritenuto non applicabile alla notificazione dell'istanza di fallimento.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato con riguardo al procedimento di querela di falso, che nella specie non risulta effettivamente instaurato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà titolo al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma istitutiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si denuncia un error in procedendo, la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti processuali; la censura non può essere veicolata come mero vizio di motivazione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa lettura delle prove, ma soltanto con l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o con l'attribuzione di valore di prova legale a fatti non aventi tale natura.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice altera la ripartizione dell'onere della prova; non sussiste quando la doglianza mira soltanto a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La notificazione dell'istanza di fallimento è disciplinata da una norma speciale che privilegia la sede legale risultante dal registro delle imprese e, se la relata attesta il tentativo di notifica in tale sede, l'eventuale contestazione del luogo effettivamente raggiunto dall'ufficiale giudiziario richiede la querela di falso.
  • La disciplina speciale della notifica dell'istanza di fallimento non consente di invocare, in via sostitutiva, i principi elaborati per altri regimi notificatori ordinari o per la notifica alle persone giuridiche.
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