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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37399/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2007, con conseguente iscrizione a ruolo sulla base del medesimo atto. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento e il ruolo davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo anche versato la prima rata. La questione processuale decisiva è quindi divenuta se il procedimento dovesse essere dichiarato estinto per perfezionamento della definizione agevolata e per mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto, senza che fosse intervenuto diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, rilevando che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava alcun diniego della definizione. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso, poiché l'estinzione del processo esclude tale conseguenza.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della controversia tributaria può essere chiesta anche oltre il termine del 10 giugno 2019, che ha natura ordinatoria e acceleratoria; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego, il processo si estingue.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma richiamata nel dispositivo quale base formale per la declaratoria resa in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando il processo è dichiarato estinto per definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario definito mediante pace fiscale, il termine previsto per il deposito dell'istanza di definizione non è perentorio ma ordinatorio, in assenza di una diversa espressa previsione.
  • Se la definizione agevolata della controversia è perfezionata, non viene notificato alcun diniego e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine stabilito, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso non accolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullità

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