Cassazione Civile, Ordinanza n. 28084/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di accertare la nullità del provvedimento con cui l'amministrazione sanitaria lo aveva dichiarato decaduto dal diritto all'assunzione, con conseguente richiesta di costituzione del rapporto di impiego e di risarcimento del danno. In appello, la corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pubblicata il 4 febbraio 2015. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 350 c.p.c. e delle norme del d.m. 1 dicembre 2001 sulla pubblicazione della sentenza, sostenendo che la pubblicazione si sarebbe perfezionata solo il 9 aprile 2015, quando la sentenza fu annotata nel registro cronologico e nel faldone dell'archivio sentenze; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e del medesimo d.m., con nullità della sentenza per errore/travisamento dei fatti, ribadendo che la pubblicazione si realizza solo con tutti gli adempimenti della cancelleria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia dell'attestazione del dirigente di cancelleria che indicava una data di annotazione successiva a quella apposta in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in parte infondate e in parte inammissibili: la giurisprudenza invocata dal ricorrente riguarda l'ipotesi, diversa da quella di causa, in cui sulla sentenza risultino due date distinte di deposito e pubblicazione; nel caso in esame, invece, la sentenza di primo grado recava un'unica attestazione di deposito del 4 febbraio 2015. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi difettavano dei necessari requisiti di specificità e allegazione, perché gli atti e i documenti richiamati non erano stati trascritti né localizzati nel ricorso, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Conseguentemente, ha confermato la declaratoria di tardività dell'appello e condannato il ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; se la sentenza reca un'unica data di deposito/pubblicazione, essa vale fino a querela di falso come data di venuta ad esistenza della decisione.
art. 133 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di pubblicazione della sentenza e di conoscibilità del provvedimento.
art. 350 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 360 c.p.c.
indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la Corte ne esige l'osservanza anche per gli errores in procedendo.
art. 369 n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, con specifica indicazione nel ricorso.
art. 2699 c.c.
richiamato in relazione al valore dell'attestazione documentale del cancelliere e alla sua efficacia probatoria.
art. 2700 c.c.
richiamato per il valore di fede privilegiata dell'atto pubblico e delle attestazioni del pubblico ufficiale.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e di accesso al giudice.
d.m. 1 dicembre 2001
richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla pubblicazione della sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento camerale non partecipato nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
L. n. 69/2009
ha modificato l'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie.
L. n. 228/2012
ha inciso sull'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando sulla sentenza di primo grado risulta una sola data di deposito/pubblicazione, tale attestazione fa stato fino a querela di falso e impedisce di sostenere, ai fini del termine d'impugnazione, che la pubblicazione sia avvenuta in una data diversa sulla base di meri adempimenti successivi di cancelleria non emergenti dal testo della sentenza.
- La disciplina che consente di ricostruire diversamente il momento di pubblicazione della sentenza opera solo in presenza di una impropria scissione tra deposito e pubblicazione risultante da due date diverse apposte in calce alla decisione; in mancanza di tale doppia attestazione, non è consentito al giudice dell'impugnazione spostare il dies a quo del termine lungo.
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo e la Corte può esaminare direttamente gli atti, resta fermo l'onere di specificare e trascrivere i documenti e gli atti processuali rilevanti, indicando con precisione dove essi si trovino nel fascicolo; il rinvio generico agli atti di merito rende la censura inammissibile.
- Le doglianze che mirano a sovvertire l'accertamento della data di pubblicazione della sentenza devono confrontarsi con la concreta attestazione contenuta in calce al provvedimento e con il perimetro della prova documentale effettivamente allegata, non potendo fondarsi su principi giurisprudenziali relativi a fattispecie diverse.
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