Sentenza del 17/09/2015 n. 3924 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
I - ACCERTAMENTO - Verbale chiusura operazioni - Termine dilatorio emissione avviso accertamento - Osservazioni contribuente - Principio cooperazione - Obbligo risposta scritta ufficio - Sussiste. II - Motivazione accertamento - Maggior ricavo da studi di settore - Limite invalicabile - Obbligo motivazione ufficio - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, deducendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente esaminato né respinto per iscritto le osservazioni presentate entro il termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (PVC). Ha inoltre contestato la determinazione di maggiori ricavi fondata sugli studi di settore, sostenendo che l'importo dichiarato dal contribuente costituisse un limite non superabile senza una motivazione specifica.
La decisione
La sentenza ha affermato che il termine dilatorio successivo al rilascio del PVC serve a garantire un effettivo contraddittorio e una cooperazione tra contribuente e Amministrazione. Le osservazioni presentate devono essere concretamente valutate dall'Ufficio, che, qualora non le condivida, deve darne conto per iscritto, anche sinteticamente, entro il termine di emissione dell'avviso di accertamento. Inoltre, il maggior ricavo risultante dagli studi di settore e dichiarato dal contribuente costituisce un limite invalicabile per l'Ufficio, salvo che quest'ultimo indichi specificamente le ragioni per cui intende discostarsene. L'accertamento privo di tali elementi motivazionali risulta illegittimo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma è stata interpretata nel senso che il termine di 60 giorni non garantisce soltanto una possibilità formale di presentare osservazioni, ma impone all'Ufficio di esaminarle effettivamente e di spiegare, almeno sinteticamente, le ragioni del loro eventuale rigetto nell'avviso di accertamento o prima della sua emissione.
Principio di cooperazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria
Il contraddittorio successivo al PVC deve costituire uno strumento reale di confronto e non un adempimento meramente formale. L'Amministrazione deve considerare le deduzioni del contribuente e motivare il mancato accoglimento.
Disciplina degli studi di settore
Il ricavo derivante dagli studi di settore e indicato dal contribuente rappresenta un limite rispetto al quale l'Ufficio non può determinare un importo superiore senza fornire una motivazione specifica, concreta e coerente sulle ragioni dello scostamento.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (obbligo di motivazione degli atti tributari)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e, quando l'Ufficio si discosta dalle osservazioni del contribuente o dai ricavi dichiarati secondo gli studi di settore, deve indicare specificamente le ragioni di tale scelta.
Massime di principio
- Le osservazioni presentate entro 60 giorni dal PVC devono essere valutate concretamente dall'Amministrazione; il loro esame non può essere soltanto apparente o implicito.
- Se l'Ufficio non condivide le deduzioni del contribuente, deve spiegare nell'atto impositivo, anche sinteticamente ma in modo comprensibile, le ragioni del rigetto.
- Un avviso di accertamento che ignora le osservazioni tempestive del contribuente o non spiega il loro mancato accoglimento può essere censurato per difetto di motivazione e violazione del contraddittorio.
- Quando l'Amministrazione determina ricavi superiori a quelli risultanti dagli studi di settore e dichiarati dal contribuente, deve fornire una motivazione specifica e individualizzata; non è sufficiente un richiamo generico agli studi di settore.
- La motivazione dell'accertamento deve permettere al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente, indicando i dati utilizzati, il percorso logico seguito e le ragioni dello scostamento.
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