Sentenza n. 3128/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento • per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 7 D.lgs. n. 286/98, nonché per violazione dell'art. 10 bis Legge n. 241 del 1990, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia del preavviso di rigetto ex art. 10 bis che del provvedimento di revoca, per carenza di motivazione in ordine all'impossibilità di provvedere in tal senso; • Nel merito, in via principale: previa declaratoria di illegittimità del decreto impugnato per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, art. 9 comma 4 D.lgs n. 286/98, per carenza istruttoria, annullare lo stesso riconoscendo, per l'effetto, sussistenti in capo al ricorrente i requisiti richiesti dalla normativa vigente in ordine al rilascio e al conseguente aggiornamento del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo N. I16509339, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4 T.U.I.; • in ogni caso, annullare e/o dichiarare inefficace ogni atto presupposto, prodromico, preliminare al decreto di rigetto impugnato nonché ogni atto successivo e consequenziale, delibando in ordine alla positiva sussistenza da parte del ricorrente dei presupposti per l'ottenimento dell'aggiornamento della carta di soggiorno ( permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo) detenuta n. I16509339.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguente rifiuto dell'aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma del 5 dicembre 2023, notificato l'8 dicembre 2023 mentre era detenuto, con il quale era stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e respinta l'istanza di aggiornamento. La revoca era fondata sulla condanna irrevocabile del ricorrente, pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 7 settembre 2021, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 10-bis l. 241/1990, lamentando la mancata traduzione del preavviso di rigetto e del provvedimento nella lingua ucraina, ovvero la traduzione parziale in inglese, nonché l'omessa motivazione sull'impossibilità di tradurre gli atti. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, sostenendo l'insussistenza di un adeguato accertamento della pericolosità sociale e dei requisiti per l'aggiornamento del permesso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata traduzione, ha ritenuto che essa costituisca una mera irregolarità, non idonea a incidere sulla validità di un atto vincolato; l'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, pur riferendosi al decreto di espulsione e agli altri atti concernenti il soggiorno, non impone un obbligo indefettibile di traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato quando ciò non sia possibile. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato perché richiama la condanna definitiva rilevante ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 286/1998 e la fattispecie di cui all'art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p., nella quale rientra il delitto di atti persecutori. La revoca è stata qualificata come atto dovuto e vincolato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 4, d.lgs. 286/1998. Il TAR ha comunque evidenziato che l'Amministrazione aveva svolto una valutazione complessiva della pericolosità sociale, considerando anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo così un automatismo fondato sulla sola condanna penale. Ha inoltre rilevato che al ricorrente era stato rilasciato un permesso per lavoro subordinato, all'esito della valutazione del contesto personale e familiare. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
La disposizione riguarda il decreto di espulsione e gli altri atti concernenti il soggiorno, ma non impone in ogni caso la traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato quando ciò non sia possibile; la mancata traduzione costituisce mera irregolarità non invalidante, in particolare rispetto a un atto vincolato.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
La condanna definitiva per una fattispecie ostativa, unitamente alla valutazione prevista dalla disciplina del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, giustifica la revoca del titolo.
art. 9, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
Costituiscono la base normativa dell'istanza di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, respinta in conseguenza della revoca del titolo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Concorre a fondare il carattere dovuto e vincolato della revoca in presenza della condanna ritenuta ostativa.
art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p.
Richiamato dall'art. 9 d.lgs. 286/1998, comprende tra i delitti rilevanti gli atti persecutori previsti dall'art. 612-bis c.p.
art. 612-bis c.p.
La condanna irrevocabile per atti persecutori costituisce, nel caso deciso, la condanna penale posta a fondamento della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente con riferimento al preavviso di rigetto; la censura è stata respinta nel quadro della ritenuta legittimità dell'atto e dell'irrilevanza invalidante della mancata traduzione.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un atto concernente il soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero, quando la traduzione non sia possibile, costituisce una mera irregolarità e non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, soprattutto se si tratta di un provvedimento vincolato.
- La condanna irrevocabile per un delitto espressamente ricompreso tra le fattispecie ostative richiamate dalla disciplina del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può fondare la revoca del titolo come atto dovuto e vincolato.
- Il richiamo alla condanna penale definitiva e alle pertinenti disposizioni normative è sufficiente a motivare la revoca quando consenta di individuare chiaramente la causa ostativa posta a fondamento della decisione.
- La valutazione della pericolosità sociale dello straniero non si risolve in un automatismo derivante dalla sola condanna penale quando l'Amministrazione consideri anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può essere ritenuta legittima anche quando, all'esito della valutazione complessiva della situazione personale e familiare, all'interessato venga rilasciato un diverso permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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