Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 191/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Questore di Firenze -OMISSIS- notificato in data 01/02/2026 con cui la Questura di Firenze ha rigettato l'istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 20/01/2022 -OMISSIS- di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con codice C.U.I. -OMISSIS-, con l'avvertimento che come previsto dall'art. 12 comma 1 del DPR 394/1999 e successive modifiche, sussistendone i presupposti, si procederà ai sensi dell'art. 13 comma 2 del T.U. immigrazione (D. Lgs. 286/98); - della nota ex art. 10 bis L. 241/90 della Questura di Firenze Ufficio Immigrazione Prot. 0051268 del 16/04/2025 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; - di ogni altro atto presupposto, connesso, o consequenziale, pur se di estremi ignoti al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Firenze che ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo l'illegittimità della valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento del diniego. L'Amministrazione ha desunto tale pericolosità da una condanna per furto commesso nel 2022, da plurime segnalazioni e denunce per reati contro il patrimonio e la persona, nonché da misure cautelari e di prevenzione. In sede cautelare il ricorrente ha evidenziato, tra l'altro, la modesta entità della condanna, la natura cautelare degli arresti domiciliari applicati in precedenza, l'assenza di recidiva e la propria stabile situazione familiare, caratterizzata dalla convivenza con nonna, madre e sorella regolarmente soggiornanti. Ha inoltre dedotto di avere trasmesso osservazioni procedimentali tramite PEC il 5 maggio 2025, in risposta alla comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, senza che tali osservazioni risultassero valutate nel provvedimento. Il ricorso è stato proposto con domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, riservando ogni valutazione definitiva alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la controversia necessita di approfondimento nel pieno contraddittorio, ma che emerge già una carenza istruttoria, poiché il provvedimento non ha valutato le osservazioni procedimentali che il ricorrente deduce di avere inviato e che contenevano elementi rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale e per la ponderazione della situazione familiare. L'Amministrazione non ha fornito chiarimenti neppure in giudizio. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ravvisato un rischio concreto e attuale di grave e irreparabile pregiudizio, considerata la possibile immediata attivazione della procedura di espulsione ai sensi dell'art. 13 del testo unico immigrazione, con conseguente possibile allontanamento dal territorio nazionale e interruzione di legami familiari stabili. È stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del diniego esclusivamente per consentire il riesame, secondo la tecnica del remand, imponendo all'Amministrazione una nuova e completa valutazione comparativa degli interessi coinvolti, nel rispetto di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito degli esiti. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi impone una valutazione effettiva delle osservazioni procedimentali presentate dall'interessato; la loro mancata considerazione può evidenziare una carenza istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrendo fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice può adottare una misura cautelare di sospensione anche finalizzata al riesame dell'atto da parte dell'Amministrazione.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale deve essere preceduto da una valutazione concreta e completa degli elementi rilevanti, compresa la situazione familiare e sociale dello straniero.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    La possibile attivazione della procedura di espulsione conseguente al diniego del titolo di soggiorno può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini cautelari.

  • art. 12 d.P.R. 394/1999

    Il diniego del rinnovo può comportare, in presenza dei presupposti, l'attivazione delle procedure previste dal testo unico immigrazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione della pericolosità sociale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve esaminare concretamente e complessivamente gli elementi favorevoli rappresentati dall'interessato, comprese la natura e l'entità della condanna, il carattere cautelare delle misure applicate, l'assenza di recidiva e la situazione familiare e sociale.
  • La mancata valutazione delle osservazioni presentate in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, quando esse contengano elementi potenzialmente decisivi per l'istruttoria, costituisce una carenza istruttoria rilevante ai fini della sospensione cautelare del diniego.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ai soli fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione comparativa degli interessi senza anticipare la decisione sul merito.
  • Il rischio concreto di allontanamento dal territorio nazionale e di interruzione di legami familiari stabili può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.