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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3795/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di dissequestro integrale e/o parziale delle somme depositate su un conto a lei intestato, sottoposte a sequestro e successiva confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale a carico del coniuge Tanga Giuseppe. Sosteneva che i fondi erano di sua esclusiva proprietà (provenienza legittima, conto utilizzato solo da lei, regime di separazione dei beni dal 2001; possibile donazione dal padre) e che non risultava la riferibilità delle somme al profitto dell'imputato; deduceva inoltre vizi di motivazione e argomentava che, in caso di promessa di corruzione non materialmente percepita, non è consentita la confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ribadito che il terzo leso dall'ablazione deve dimostrare l'"erroneità" dell'ablazione provando la effettiva titolarità dei beni (proprietà effettiva) e che non può contestare nel merito la quantificazione del profitto o la riferibilità, temi estranei alla sua posizione processuale. La Corte ha ritenuto le allegazioni della ricorrente generiche e prive di idonea prova (es. donazione non adeguatamente documentata) e ha confermato il rigetto; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il riferimento normativo riguarda la valutazione del giudice sull'originaria qualificazione del rimedio: la decisione del Tribunale ex art.324 era stata annullata e la vicenda è stata riqualificata come opposizione avverso il primo diniego di restituzione. La Corte richiama la corretta natura processuale del rimedio esperito.

  • Giurisprudenza sulla confisca per equivalente

    La Corte richiama principi consolidati della giurisprudenza di legittimità: la confisca per equivalente può colpire beni di terzi solo se risulta, con elementi indiziari validi nella fase cautelare, la loro riferibilità all'imputato; il pubblico ministero ha l'onere di dimostrare la riferibilità; nel caso di "prezzo" promesso ma non percepito, la confisca per equivalente non può operare in misura del prezzo promosso ma non effettivamente conseguito. Tuttavia, tali questioni sulla entità del profitto e riferibilità sono sostanzialmente relative all'imputato e non alla posizione del terzo, il quale deve invece provare la titolarità effettiva.

Massime di principio

  • Il terzo a cui sono stati sequestrati beni in funzione di confisca per equivalente ha come principale via di difesa la dimostrazione probatoria della sua effettiva titolarità (proprietà effettiva) dei beni; semplici affermazioni generiche non bastano.
  • Questioni relative all'entità del profitto illecito e alla riferibilità del profitto all'imputato sono in primo luogo questioni soggettive del processo penale a carico dell'imputato e, salvo specifiche circostanze, risultano precluse alla difesa del terzo; il terzo non può di regola rimettere in discussione la quantificazione del profitto salvo provare l'estraneità/effettiva proprietà.
  • L'onere probatorio circa la riferibilità dei beni all'imputato grava sul pubblico ministero: per giustificare l'ablazione a carico di terzi è necessario un apprezzamento indiziario concreto e adeguato nella fase cautelare.
  • Se il presunto "prezzo" della corruzione è stato solo promesso e non materialmente percepito, secondo orientamenti consolidati non è possibile disporre la confisca per equivalente in relazione al prezzo promesso ma non incassato.
  • La prova della provenienza lecita dei fondi (es. documenti bancari, atti di donazione debitamente formalizzati, tracciabilità delle operazioni) è decisiva: in assenza di documentazione idonea le contestazioni del terzo rischiano di essere respinte.
  • Nel proporre istanze di dissequestro è fondamentale presentare elementi nuovi e documentali che possano sviare la valutazione già formulata in precedenti provvedimenti passati in giudicato; il rinvio a valutazioni pregresse prive di nuovo materiale probatorio difficilmente determina un riesame favorevole.

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