Sentenza n. 4165/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 59178 del 14.11.2025, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 2.12.2025, con la quale Invitalia ha negato l'accesso all'offerta tecnica del RTI aggiudicatario composto da EDS Infrastrutture S.p.A. (mandataria), Lico Santo S.r.l., Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Imbi S.r.l., Exi S.r.l., Inpower Group consorzio stabile Scpa, Soleto S.p.a. (mandanti), nonché in costituendo RTP con Aon S.r.l., Exi S.r.l., FP Ingegneria S.r.l., Sinergica S.r.l., nell'ambito della procedura di gara per “l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano”, CIG B797A2D86D; e per l'accertamento del diritto della società Sirti Telco Infrastructures S.p.A., a ottenere l'esibizione in versione integrale dell'offerta tecnica, e di tutti i relativi allegati, presentata dal R.T.I. aggiudicatario; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente a esibire i suddetti documenti entro un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 4, c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. il 13\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO, CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI - del provvedimento prot. 6170 del 5.2.2025, notificato in pari data, con il quale Infratel Italia S.p.A. si è rideterminata in autotutela negando parzialmente l’accesso all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario composto da EDS Infrastrutture S.p.A. (mandataria), Lico Santo S.r.l., Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Imbi S.r.l., Exi S.r.l., Inpower Group consorzio stabile Scpa, Soleto S.p.a. (mandanti), nonché in costituendo RTP con Aon S.r.l., Exi S.r.l., FP Ingegneria S.r.l., Sinergica S.r.l., nell’ambito della procedura di gara per “l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano”, CIG B797A2D86D.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successivo parziale diniego di accesso all'offerta tecnica, agli allegati curriculari e ai nominativi dei componenti del team di progettazione del RTI aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda in una gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche, ha chiesto l'ostensione integrale dell'offerta tecnica del RTI aggiudicatario, comprensiva degli allegati relativi ai curricula e dei nominativi dei componenti dei team di progettazione ed esecuzione. Il primo provvedimento aveva negato l'accesso all'offerta tecnica e ai relativi allegati; dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante si è rideterminata in autotutela, disponendo un'ostensione parziale e mantenendo oscurate numerose parti dell'offerta, nonché i nominativi degli ingegneri. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. 196/2003, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e il vizio di manifesta irragionevolezza, sostenendo che l'accesso fosse indispensabile per verificare i requisiti di partecipazione e i punteggi attribuiti all'offerta tecnica. In particolare, ha chiesto l'ostensione dei nominativi e dei curricula del team, dell'organigramma, del dettaglio territoriale, delle sezioni sull'organizzazione e sui flussi interni, sull'integrazione tra strumenti e risorse e sul dimensionamento delle FTE, nonché delle ulteriori sezioni oscurate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo diniego era stato superato dal successivo provvedimento di autotutela e di parziale accoglimento dell'istanza. Nel merito dei motivi aggiunti, ha ricostruito il rapporto tra gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023: l'accessibilità delle offerte degli operatori collocati nei primi cinque posti costituisce la regola; la limitazione opera solo per informazioni che costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata; l'accesso difensivo prevale quando le informazioni siano indispensabili per la difesa in relazione alla gara. Il Collegio ha ritenuto necessaria l'ostensione dei nominativi degli ingegneri, dei curricula, dell'organigramma e del dettaglio territoriale con riferimento ai criteri relativi alla qualità del team di progettazione e alla composizione delle squadre, poiché tali elementi erano rilevanti sia per la verifica dei requisiti speciali sia per il controllo dei punteggi premiali. La mera possibilità di storno di dipendenti o di contromisure commerciali non integra un segreto tecnico o commerciale, e l'oscuramento dei nominativi impedirebbe di verificare la veridicità dei dati. È stata inoltre ordinata l'ostensione delle sezioni riguardanti la struttura organizzativa e i flussi interni, l'integrazione tra strumenti e risorse e il dimensionamento delle FTE, poiché la stazione appaltante e il controinteressato avevano allegato genericamente dati di governance e organizzazione, senza dimostrare la riconducibilità degli stessi al know-how protetto. Il ricorso è stato invece respinto quanto alle parti relative al processo di georeferenziazione, alle soluzioni innovative extra-bando, a specifici tool customizzati e alle modalità implementative del sistema di monitoraggio da remoto, poiché l'amministrazione aveva motivato puntualmente l'esistenza di algoritmi proprietari, architetture digitali, codici, procedure e specifiche funzionali dotati di valore economico e carattere riservato. L'oscuramento è stato ritenuto proporzionato e limitato alle informazioni tecniche proprietarie, lasciando accessibile la descrizione generale dei sistemi. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi accolto parzialmente, con ordine alle amministrazioni di consentire l'accesso ai soli documenti indicati in motivazione entro trenta giorni. Le spese sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
«alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali»; l'accesso è comunque consentito se «indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara»
La regola è l'accessibilità delle informazioni di gara; la deroga richiede l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali, comprovata dall'offerente, e recede quando l'accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 36 d.lgs. 36/2023
«Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate»
Gli operatori collocati nei primi cinque posti hanno diritto alla reciproca disponibilità degli atti e delle offerte, nei limiti coordinati con la tutela dei segreti tecnici e commerciali prevista dall'art. 35.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina generale dell'accesso documentale costituisce quadro normativo di riferimento, coordinato con la disciplina speciale dell'accesso alle offerte nelle procedure di gara.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Le informazioni devono essere «segrete», avere «valore economico in quanto segrete» ed essere sottoposte a «misure [...] ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»
Il segreto commerciale presuppone cumulativamente non notorietà o non facile accessibilità, valore economico derivante dalla segretezza e adeguate misure di protezione.
art. 99 d.lgs. 30/2005
È richiamato quale disposizione posta a tutela dei segreti commerciali, insieme all'art. 98 del Codice della proprietà industriale.
art. 60, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all'accesso ai dati personali, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 21 direttiva 2014/24/UE
«informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte»
La tutela della concorrenza impone di proteggere il patrimonio informativo aziendale e le informazioni riservate comunicate dagli operatori, non limitandosi ai soli segreti tecnici o commerciali in senso stretto.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il rito e il fondamento processuale della domanda di accesso e dell'ordine di esibizione documentale.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'accessibilità delle offerte degli operatori collocati nei primi cinque posti costituisce la regola; la sottrazione all'accesso è un'eccezione che richiede l'individuazione specifica di informazioni effettivamente riservate e la dimostrazione dei requisiti del segreto tecnico o commerciale.
- La dichiarazione dell'offerente volta a sottrarre parti dell'offerta all'accesso deve essere motivata e comprovata con riferimento agli specifici caratteri di segretezza, valore economico e adeguate misure di protezione; il mero richiamo generico al know-how, al patrimonio aziendale o alla peculiarità dell'offerta non è sufficiente.
- La verifica dell'esistenza di un segreto tecnico o commerciale precede logicamente quella relativa all'indispensabilità dell'accesso difensivo: in assenza di un segreto effettivo, opera la regola della completa accessibilità delle informazioni di gara.
- Sono ostensibili i dati relativi all'organizzazione dell'impresa, alla composizione dei team, ai curricula, agli organigrammi e al dimensionamento delle risorse quando siano stati utilizzati per verificare requisiti o attribuire punteggi e il controinteressato non dimostri che tali dati costituiscano know-how o segreti tecnici e commerciali.
- Il diritto di accesso difensivo prevale quando la documentazione è necessaria per verificare la legittimità dei requisiti e dei punteggi attribuiti in gara; l'oscuramento dei nominativi non è sufficiente se impedisce di controllare la veridicità delle informazioni dichiarate.
- È legittimo mantenere oscurate le parti dell'offerta contenenti algoritmi proprietari, codici, architetture digitali, specifiche funzionali e procedimenti tecnici riservati, purché l'amministrazione motivi puntualmente la sussistenza del segreto e limiti l'oscuramento alle sole informazioni realmente protette, lasciando accessibile la descrizione generale dei sistemi.
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