Sentenza n. 2815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio di revoca del provvedimento recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania-Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio di revoca del divieto relativo alla detenzione di armi. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS, dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento. Secondo l’appellante, il giudizio di inaffidabilità sarebbe stato fondato su una ricostruzione lacunosa e su circostanze erroneamente valutate, senza considerare adeguatamente l’archiviazione del procedimento penale disposta dal G.I.P. per mancanza della querela relativamente al reato di minaccia e perché la condotta contestata poteva essere ricondotta a una manovra di guida. L’appellante ha inoltre valorizzato la composizione della conflittualità con il compagno dell’ex moglie, la mancata proposizione della querela e la separazione consensuale dalla moglie, quali elementi idonei a escludere un rischio attuale per l’affidabilità nell’uso delle armi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione delle armi, e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l’affidabilità del richiedente o del titolare, attribuendo prevalenza alla sicurezza e all’incolumità pubblica rispetto all’interesse privato. Il giudizio di non affidabilità può essere fondato su situazioni non riconducibili alla buona condotta, anche prive di rilievo penale, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi; sono sufficienti elementi di fatto e valutazioni probabilistiche idonei a evidenziare un rischio di abuso. Nel caso concreto, il diniego prefettizio risultava adeguatamente motivato sulla base dei comportamenti tenuti dall’interessato in un contesto di grave conflittualità con il compagno dell’ex moglie, comprendente minacce di morte e una condotta automobilistica ritenuta intimidatoria. L’archiviazione del procedimento penale non imponeva una diversa conclusione, poiché il procedimento amministrativo ha finalità preventive e autonomia rispetto al procedimento penale, che mira invece all’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Anche la mancata prosecuzione della vicenda penale, la cessazione della relazione tra la persona offesa e l’ex moglie dell’appellante e la separazione consensuale non sono state ritenute decisive, in applicazione del principio tempus regit actum. La valutazione complessiva dell’amministrazione è stata quindi ritenuta non immotivata né irragionevole. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
“l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di ‘non affidabilità’ del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla ‘buona condotta’ dell’interessato”
Le disposizioni consentono all’autorità di pubblica sicurezza di valutare ampiamente l’affidabilità del titolare o richiedente il porto d’armi, anche sulla base di fatti privi di rilievo penale e senza necessità di un comprovato abuso delle armi o di un giudizio di pericolosità sociale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento prefettizio è stato ritenuto adeguatamente motivato, perché ha delineato in modo sufficiente il quadro fattuale posto a fondamento del giudizio prognostico di inaffidabilità.
principio tempus regit actum
La legittimità del diniego deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; vicende successive, quali la cessazione della conflittualità o la separazione consensuale, non sono decisive per invalidare il provvedimento.
art. 73 c.p.a.
La sentenza dà atto del deposito della memoria dell’appellante ai sensi della disposizione, senza attribuirle una specifica incidenza decisoria.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’autorizzazione eccezionale subordinata alla verifica rigorosa dell’affidabilità del titolare e all’assenza di rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
- Nel valutare l’affidabilità del titolare del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità e può fondare il giudizio di non affidabilità su fatti o comportamenti privi di rilievo penale, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi.
- La valutazione amministrativa dell’affidabilità ha finalità preventive e mantiene autonomia rispetto al procedimento penale: l’archiviazione o la mancata condanna non impediscono, di per sé, di valorizzare i medesimi fatti quali indici prognostici di possibile abuso delle armi.
- Il giudizio di non affidabilità può essere sorretto da valutazioni probabilistiche e da elementi di fumus, quando il rischio per la sicurezza collettiva giustifica la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato alla conservazione o al rilascio dell’autorizzazione.
- La legittimità del provvedimento prefettizio deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; vicende successive alla sua adozione, quali la cessazione della relazione conflittuale o la definizione di procedimenti penali, non ne determinano automaticamente l’illegittimità.
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