Sentenza n. 997/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 794/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare al ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante accredito dell’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 4 ottobre 2024, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima del quale non è possibile procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che nelle more abbia già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l’importo stabilito nel giudicato. Per l’eventualità di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle decisioni giurisdizionali; il TAR li applica per ordinare al Ministero l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice del lavoro quale fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nella misura di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva e, nel caso concreto, integra il presupposto temporale per il ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR attribuisce tale facoltà al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’amministrazione debitrice, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione al contenuto conformativo e dispositivo del giudicato entro un termine determinato, anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale proprio organo ausiliario, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.
- In presenza di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →