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Sentenza

Sentenza del 14/04/2016 n. 2236 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Soggettività passiva della tassa automobilistica - Auto concessa in locazione finanziaria - Soggettività passiva esclusiva in capo all'utilizzatore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, in caso di locazione finanziaria, la soggettività passiva della tassa automobilistica spetta esclusivamente all'utilizzatore. Il concedente è quindi escluso da ogni responsabilità diretta o solidale per il pagamento del tributo. L'interpretazione è stata confermata anche dalla normativa di interpretazione autentica successiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per un autoveicolo concesso in locazione finanziaria. La questione era se l'obbligo tributario gravasse sul proprietario/concedente, eventualmente in via solidale, oppure esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 32, del decreto-legge n. 953/1982, come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009

    In caso di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva del tributo è posta in capo all'utilizzatore.

    La norma ha trasferito in via esclusiva l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dal concedente all'utilizzatore del veicolo, escludendo la responsabilità diretta o solidale del concedente.

  • Decreto-legge n. 78/2015, convertito dagli artt. 9 e 9-bis della legge n. 125/2015

    L'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982 si interpreta nel senso che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.

    La disposizione ha valore interpretativo e conferma che, per i veicoli in leasing, il debitore della tassa automobilistica è soltanto l'utilizzatore, non la società concedente.

Massime di principio

  • Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, ai fini della tassa automobilistica occorre individuare come soggetto passivo esclusivamente l'utilizzatore risultante dal contratto e dagli archivi competenti.
  • La società di leasing proprietaria del veicolo non è responsabile del pagamento della tassa, né direttamente né in via solidale, per i periodi soggetti alla disciplina richiamata.
  • In caso di avviso di pagamento notificato al concedente anziché all'utilizzatore, può essere contestata la legittimazione passiva dell'atto, verificando la data e la validità del contratto di locazione finanziaria.
  • La regola riguarda specificamente la locazione finanziaria e non deve essere automaticamente estesa ad altre forme di disponibilità o noleggio del veicolo senza verificare la disciplina applicabile.

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