Cassazione Civile, Ordinanza n. 04928/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2013 emesso nei confronti di un contribuente poi deceduto, con recupero a tassazione delle somme percepite da una società a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato alla realizzazione di un impianto eolico. Gli eredi avevano impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo che la cessione del diritto reale di superficie dovesse essere trattata, ai fini delle imposte sui redditi, come cessione a titolo oneroso di diritto reale ex art. 9, comma 5, TUIR, con applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e quindi esclusione della tassazione delle plusvalenze oltre il quinquennio dall’acquisto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b) e lett. e), TUIR, sostenendo che i proventi dovessero invece essere qualificati come redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, riconducibili alla lett. e), richiamando un precedente di legittimità relativo all’affitto di terreno per uso non agricolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura, osservando che la giurisprudenza di legittimità già consolidata esclude la tassazione come reddito diverso della plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, sia quando la cessione avvenga dopo cinque anni dall’acquisto sia quando avvenga infraquinquennalmente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la lett. b) dell’art. 67 TUIR si riferisce alle aree fabbricabili e non ai terreni agricoli, mentre l’equiparazione di cui all’art. 9, comma 5, TUIR non consente di ricondurre tali operazioni agli obblighi di "permettere" della lett. e) o lett. l), riferiti a diritti personali e non reali. Ha inoltre distinto il precedente invocato dall’Ufficio, riferito a un affitto parziale di terreno agricolo per uso non agricolo e non a una cessione di diritto reale. La ricorrente è stata condannata alle spese; la Corte ha escluso la condanna al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’impugnante è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Si applica alle plusvalenze immobiliari solo nelle ipotesi previste dalla norma, e la Corte ribadisce che riguarda le aree fabbricabili, non i terreni agricoli oggetto di cessione del diritto di superficie.
art. 67, comma 1, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Non è la disposizione corretta per ricondurre alla tassazione i proventi derivanti dalla cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, perché concerne redditi di natura fondiaria diversi e non la cessione di un diritto reale.
art. 9, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
«ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento»
L’equiparazione fiscale degli atti costitutivi o traslativi di diritti reali di godimento alla cessione a titolo oneroso non consente, però, di applicare automaticamente le norme sui redditi diversi quando l’oggetto è un terreno agricolo e non un’area fabbricabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non viene applicato l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo non integra, di regola, una plusvalenza tassabile come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, poiché tale previsione si riferisce alle aree fabbricabili.
- L’equiparazione, ai fini fiscali, tra cessione a titolo oneroso della proprietà e atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento non consente di attrarre nella categoria dei redditi diversi fattispecie che restano estranee al perimetro normativo, specialmente quando l’oggetto sia un terreno agricolo.
- La qualificazione del corrispettivo derivante dalla costituzione o cessione di un diritto reale su fondo agricolo non può essere fondata su un precedente relativo alla mera concessione in godimento del terreno, se in quel caso non vi è trasferimento di un diritto reale.
- Quando la Corte richiama un orientamento già consolidato e la decisione impugnata vi si è conformata, la censura per violazione di legge è infondata se non dimostra un effettivo scostamento dal principio di diritto applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04827/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04828/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04829/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04832/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04833/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04835/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →