Cassazione Penale, Sentenza n. 7247/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
MARRA impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva confermato per il reato di riciclaggio relativo a una Lancia Y provento di furto (con targa, numero di telaio e libretto di circolazione contraffatti). I motivi di ricorso erano due: (1) carenza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione), contestando inoltre l'assenza di spiegazioni sulle date delle alterazioni e sulle posizioni di terzi; (2) vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che, applicando la normativa precedente (cd. legge "Cirielli" n. 251/2005) e ritenuta prevalente l'attenuante dell'art. 89 c.p. sulla recidiva, il reato sarebbe ormai prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse dato adeguata motivazione nel rifiutare la riqualificazione in 648 c.p., richiamando l'alterazione degli elementi identificativi del veicolo e le dichiarazioni dei testimoni che collegavano l'acquisto e la commercializzazione dell'auto al MARRA. È stato inoltre richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto ad esaurire analiticamente tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata; deduzioni incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la correttezza dell'orientamento della Corte d'appello nel ritenere applicabile la normativa previgente più favorevole al ricorrente, e nel precisare che, ai fini della prescrizione, si devono considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se, nel giudizio di bilanciamento, risultino subvalenti, in quanto l'art. 157, comma 3, c.p. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. incida sulla determinazione della pena massima. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta fosse ricondotta al reato di riciclaggio e non alla forma meno grave di ricettazione, in ragione dell'alterazione degli elementi identificativi del veicolo e del dolo di ostacolare l'identificazione della provenienza del bene
art. 89 cod. pen.
Richiamata come attenuante che il ricorrente sosteneva prevalente sulla recidiva; la Corte territoriale aveva valutato l'attenuante nell'ambito del bilanciamento, ma la Cassazione ha spiegato che ciò non incide sul calcolo della prescrizione secondo l'art. 157 c.p.
legge n. 251 del 5/12/2005 (cd. "L. Cirielli")
La difesa proponeva l'applicazione della disciplina della prescrizione introdotta da tale legge, ritenendola più favorevole: la Corte ha comunque ritenuto applicabile la normativa previgente come più favorevole al ricorrente in base ai criteri di legge
art. 157, comma 3, cod. pen.
Interpretato nel senso che, ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate anche se nel bilanciamento con attenuanti risultano subvalenti; il giudizio di cui all'art. 69 c.p. non modifica la determinazione della pena massima
art. 69 cod. pen.
Richiamato per spiegare che il giudizio di bilanciamento tra circostanze non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (secondo l'art. 157, comma 3, c.p.)
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se il bene è stato alterato in modo idoneo a ostacolarne l'identificazione (targa, telaio, documenti contraffatti) e vi sono elementi che collegano l'imputato alla trasformazione/mercificazione del bene, la fattispecie è più idonea a integrare il reato di riciclaggio piuttosto che la ricettazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione logica e globale che renda comprensibili le ragioni della decisione; deduzioni incompatibili con il convincimento del giudice si considerano implicitamente superate.
- Ai fini della prescrizione si deve applicare la disciplina più favorevole per l'imputato; tuttavia, per il computo della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale vanno considerate anche se, nel bilanciamento, appaiono subvalenti rispetto ad attenuanti, perché il bilanciamento ex art. 69 c.p. non ridetermina la pena massima ai fini della prescrizione (art. 157, comma 3, c.p.).
- La mera richiesta di riqualificazione giuridica (es. 648 c.p. invece che riciclaggio) richiede che la difesa dimostri in modo concreto l'assenza degli elementi materiali e soggettivi del reato più grave; se il giudice ritiene presenti elementi idonei a ostacolare l'identificazione e il dolo corrispondente, la riqualificazione viene respinta.
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e l'obbligo di pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; dunque è rischioso proporre motivi deboli o meramente ripetitivi.
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