Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38858/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato tributario di occultamento di documentazione contabile. I fatti riguardavano l'occultamento della fattura n. 1090/2013 emessa nei confronti di una società, per euro 84.300,00 oltre IVA, con effetto impeditivo della ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della ditta individuale della quale l'imputata era titolare. Con tre motivi, trattati congiuntamente, la difesa denunciava violazione di legge e contestava la conferma della colpevolezza, sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti del reato, che la documentazione potesse essere stata smarrita dalla commercialista e che non vi fosse adeguata prova del dolo; veniva inoltre evocato il tema della confisca, non dedotto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, già esaminate e logicamente confutate dai giudici di merito. Ha confermato che, per il reato ex art. 10 d.lgs. 74/2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non deve essere assoluta e può sussistere anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi; ha inoltre ritenuto adeguatamente dimostrato il dolo specifico, desumibile dalla titolarità dell'attività commerciale e dalla prova della produzione di reddito e volume d'affari. Il riferimento alla confisca è stato considerato generico e nuovo, quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    occultato la fattura ... in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari

    Integra il delitto l'occultamento di documenti contabili che renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione fiscale; l'impossibilità non va intesa in senso assoluto e può ricorrere anche se la documentazione debba essere acquisita presso terzi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria dell'inammissibilità consegue ... l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma ... in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    facoltà ... di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso

    Consente di determinare una somma superiore al massimo ordinario prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000, il requisito dell'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non richiede un impedimento assoluto, essendo sufficiente anche una situazione che imponga l'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.
  • Ai fini del dolo specifico richiesto dal reato tributario, la prova può essere desunta da elementi oggettivi e da massime di अनुभवienza, come la titolarità di un'attività commerciale dalla quale sia ragionevole inferire l'esistenza di redditi e di un volume d'affari.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio o a una rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione razionale e specifica.
  • Il tema della confisca non può essere utilmente dedotto per la prima volta in cassazione se non è stato devoluto con l'appello, trattandosi di censura nuova.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.