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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 206/2024, resa nel giudizio R.G. 167/2024, del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13 giugno 2024 e notificata in data 1 luglio 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 206/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta del Docente, per quattro anni scolastici, per l'importo di euro 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, nonché erano state liquidate le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° luglio 2024 e, nonostante la contestuale richiesta di accredito, l'Amministrazione non aveva adottato alcuna condotta esecutiva. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 9 luglio 2025, quindi dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. È stata chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l'inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. Il commissario dovrà procedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del Docente delle somme spettanti, adottando tutti gli atti necessari e, anche in caso di insufficiente disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio, utilizzando il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996. Il TAR ha precisato che la carenza di disponibilità di bilancio costituisce un vincolo interno e non può impedire l'adempimento dell'obbligazione giudizialmente accertata. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'Amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto risultava ampiamente scaduto.

  • art. 475 c.p.c.

    Per iniziare l'esecuzione forzata occorre che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.

    A seguito della riforma del processo civile, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva; è sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    Il pagamento in conto sospeso costituisce lo strumento per eseguire il titolo giudiziario anche quando non vi sia capienza negli specifici capitoli di bilancio.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non vi abbia dato adempimento, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • La mancata disponibilità di stanziamenti o la non capienza dei pertinenti capitoli di bilancio non può impedire l'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un titolo giudiziario; l'amministrazione deve ricorrere, se necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, per l'esercizio delle funzioni commissariali non spetta alcun compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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