Cassazione Penale, Sentenza n. 16439/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 24/11/2023 che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria applicata nei confronti della ricorrente per i reati indicati negli artt. 479 e 476, comma secondo, c.p. (contestazione consistita nell'avere falsamente attribuito/esibito esiti di un test psicologico cd. Minnesota riferiti a un paziente mai visitato - capo 22 dell'incolpazione provvisoria). La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) errore di interpretazione dei fatti e mancata prova della "maternità" (autenticità/autorialità) del test Minnesota; (2) vizio relativo alla trascrizione delle intercettazioni (omessa trascrizione integrale); (3) doglianza sulla mancanza di esigenze cautelari: se non sussisterebbero pericoli di inquinamento probatorio o di fuga, non dovrebbero sussistere ragioni per il mantenimento della misura interdittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: le prime due censure attengono a questioni di fatto e di valutazione probatoria, che non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 606, comma 1, c.p.p.; il terzo motivo è manifestamente infondato perché, benché il Tribunale del riesame abbia escluso esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio e di fuga (art. 274 lett. a) e b) c.p.p.), ha comunque ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, che giustifica la conferma della misura interdittiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso era stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, legge n. 176/2020; le cause di inammissibilità considerate includono quelle previste dall'art. 591 c.p.p. e, per la cassazione, dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale del riesame per le impugnazioni avverse alle misure cautelari e le istanze di revoca; qui è la norma che legittima l'intervento del Tribunale del riesame che ha emesso l'ordinanza impugnata.
art. 479 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nell'incolpazione (reato per cui è stata irrogata la misura interdittiva). Il testo della sentenza non riporta la citazione integrale della norma, ma la ricostruzione dei fatti indica una contestazione di falsità relativa ad atti/risultati collegati all'attività professionale.
art. 476, comma secondo, cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale richiamata nell'incolpazione; la decisione valorizza la configurazione del reato quale fondamento della misura interdittiva, senza entrare nel merito probatorio che è materia di valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle specifiche condizioni previste dalla norma; la causa è stata trattata in tali forme.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che le cause di inammissibilità dell'impugnazione non si esauriscono nella tardività ma comprendono tutto l'insieme delle ipotesi previste da questa norma.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Limita l'accesso al giudizio di legittimità a determinati vizi di diritto; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione del fatto e della prova non rientrano tra i motivi deducibili ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata insieme ad art. 591 per le specifiche cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che oltre ai vizi formali esistono anche limiti sostanziali all'accesso in cassazione.
art. 274, lett. a) e b) cod. proc. pen.
Individuano esigenze cautelari (inquinamento probatorio e pericolo di fuga). Il Tribunale del riesame ha escluso queste esigenze specifiche, ma ha comunque confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ritenuto sufficiente a fondare la misura interdittiva.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non ammette, in via principale, censure che colpiscano la valutazione dei fatti e delle prove: tali questioni sono in genere inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Le cause di inammissibilità di un ricorso non si limitano alla tardività; vanno considerate tutte le ipotesi di cui agli artt. 591 e 606 c.p.p.
- La mancata sussistenza di alcune esigenze cautelari (es. inquinamento probatorio o fuga) non comporta automaticamente la revoca della misura se il giudice ritiene sussistente un altro presupposto cautelare (es. pericolo di reiterazione del reato).
- Chi impugna una misura cautelare davanti alla Cassazione deve fondare i motivi su profili di diritto ammessi dall'art. 606 c.p.p.; le impugnazioni basate esclusivamente su ricostruzioni alternative dei fatti o sulla valutazione della prova sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e somme a titolo di ammenda; pertanto è necessario valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso manifestamente infondato o non ammissibile.
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