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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16439/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 24/11/2023 che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria applicata nei confronti della ricorrente per i reati indicati negli artt. 479 e 476, comma secondo, c.p. (contestazione consistita nell'avere falsamente attribuito/esibito esiti di un test psicologico cd. Minnesota riferiti a un paziente mai visitato - capo 22 dell'incolpazione provvisoria). La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) errore di interpretazione dei fatti e mancata prova della "maternità" (autenticità/autorialità) del test Minnesota; (2) vizio relativo alla trascrizione delle intercettazioni (omessa trascrizione integrale); (3) doglianza sulla mancanza di esigenze cautelari: se non sussisterebbero pericoli di inquinamento probatorio o di fuga, non dovrebbero sussistere ragioni per il mantenimento della misura interdittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: le prime due censure attengono a questioni di fatto e di valutazione probatoria, che non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 606, comma 1, c.p.p.; il terzo motivo è manifestamente infondato perché, benché il Tribunale del riesame abbia escluso esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio e di fuga (art. 274 lett. a) e b) c.p.p.), ha comunque ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, che giustifica la conferma della misura interdittiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso era stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, legge n. 176/2020; le cause di inammissibilità considerate includono quelle previste dall'art. 591 c.p.p. e, per la cassazione, dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale del riesame per le impugnazioni avverse alle misure cautelari e le istanze di revoca; qui è la norma che legittima l'intervento del Tribunale del riesame che ha emesso l'ordinanza impugnata.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nell'incolpazione (reato per cui è stata irrogata la misura interdittiva). Il testo della sentenza non riporta la citazione integrale della norma, ma la ricostruzione dei fatti indica una contestazione di falsità relativa ad atti/risultati collegati all'attività professionale.

  • art. 476, comma secondo, cod. pen.

    Ulteriore norma sostanziale richiamata nell'incolpazione; la decisione valorizza la configurazione del reato quale fondamento della misura interdittiva, senza entrare nel merito probatorio che è materia di valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle specifiche condizioni previste dalla norma; la causa è stata trattata in tali forme.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamata per chiarire che le cause di inammissibilità dell'impugnazione non si esauriscono nella tardività ma comprendono tutto l'insieme delle ipotesi previste da questa norma.

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Limita l'accesso al giudizio di legittimità a determinati vizi di diritto; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione del fatto e della prova non rientrano tra i motivi deducibili ai sensi di questa disposizione.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme ad art. 591 per le specifiche cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che oltre ai vizi formali esistono anche limiti sostanziali all'accesso in cassazione.

  • art. 274, lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Individuano esigenze cautelari (inquinamento probatorio e pericolo di fuga). Il Tribunale del riesame ha escluso queste esigenze specifiche, ma ha comunque confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ritenuto sufficiente a fondare la misura interdittiva.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non ammette, in via principale, censure che colpiscano la valutazione dei fatti e delle prove: tali questioni sono in genere inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le cause di inammissibilità di un ricorso non si limitano alla tardività; vanno considerate tutte le ipotesi di cui agli artt. 591 e 606 c.p.p.
  • La mancata sussistenza di alcune esigenze cautelari (es. inquinamento probatorio o fuga) non comporta automaticamente la revoca della misura se il giudice ritiene sussistente un altro presupposto cautelare (es. pericolo di reiterazione del reato).
  • Chi impugna una misura cautelare davanti alla Cassazione deve fondare i motivi su profili di diritto ammessi dall'art. 606 c.p.p.; le impugnazioni basate esclusivamente su ricostruzioni alternative dei fatti o sulla valutazione della prova sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e somme a titolo di ammenda; pertanto è necessario valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso manifestamente infondato o non ammissibile.

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