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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23224 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR di Firenze relativa a un avviso di liquidazione per imposta di registro e imposta catastale. Con il primo motivo sosteneva che l'avviso fosse nullo perché non informava il contribuente della facoltà di presentare un'istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997. Con il secondo motivo contestava l'esclusione dei fabbricati dall'agevolazione prevista per l'acquisto di fondi rustici, sostenendo che terreni e fabbricati costituissero un complesso unitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato, poiché la legge non prevede espressamente, a pena di nullità dell'avviso, l'obbligo di informare il contribuente della facoltà di ricorrere all'accertamento con adesione; inoltre, in materia tributaria, le nullità sono soggette al principio di tassatività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la società non aveva allegato né riprodotto adeguatamente gli atti di vendita e gli atti d'obbligo sui quali fondava la tesi dell'unitarietà del fondo, impedendo alla Corte il controllo diretto dei documenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 1, 3 e 6, comma 2

    La disciplina dell'accertamento con adesione non impone, secondo la Corte, che ogni avviso informi il contribuente della facoltà di presentare l'istanza, né prevede espressamente la nullità dell'avviso in caso di omissione.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10

    Le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente non consentono di ricavare, in assenza di una previsione normativa espressa, una nuova causa di nullità dell'avviso di accertamento.

  • Legge n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b

    L'agevolazione riguarda determinati atti di acquisto di fondi rustici funzionali al miglioramento dell'attività agricola; la spettanza del beneficio per i fabbricati richiede una verifica puntuale dei presupposti normativi e probatori.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3 e 6

    Il ricorso per cassazione deve esporre sommariamente i fatti rilevanti e indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, precisandone collocazione processuale e contenuto. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • D.M. n. 37 del 2018

    Le spese del giudizio sono state liquidate secondo i parametri ministeriali applicabili.

Massime di principio

  • Un avviso tributario non è nullo per ogni omissione informativa: la nullità deve essere prevista espressamente dalla legge o risultare da un principio normativo tassativo.
  • L'assenza nell'avviso dell'informazione sulla possibilità di accertamento con adesione, di per sé, non determina necessariamente la nullità dell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che determinati documenti dimostrino una tesi: gli atti devono essere prodotti o localizzati con precisione e il loro contenuto deve essere trascritto o riassunto in modo adeguato.
  • Le questioni basate sul contenuto di contratti, atti di vendita o altri documenti possono essere dichiarate inammissibili se la Corte non è posta in condizione di verificarle direttamente.
  • Per ottenere un'agevolazione fiscale occorre dimostrare puntualmente tutti i presupposti previsti dalla norma, compresa, quando richiesta, la destinazione stabile e non precaria dei beni all'attività agevolata.
  • La mancata prova documentale e il mancato rispetto dei requisiti formali del ricorso possono impedire l'esame nel merito anche di una censura potenzialmente fondata.

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