Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5266/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 01254/2026 emessa dal T.A.R. per la Campania - sede di Napoli in data 18.02.2026 e pubblicata in data 23.02.2026;

Giustizia amministrativa202603642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 01254/2026, che aveva annullato il diniego del permesso di soggiorno e imposto il riesame dell'istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la Questura di Caserta non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 01254/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026. La sentenza da eseguire aveva annullato il diniego del permesso di soggiorno per violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, avendo ravvisato un illegittimo automatismo ostativo fondato sui precedenti penali e imposto una valutazione concreta, attuale e individualizzata della pericolosità sociale, nonché il bilanciamento con gli interessi personali e familiari tutelati dall’art. 8 CEDU. Nonostante le richieste di appuntamento e di riesame trasmesse via PEC il 14 e il 21 maggio 2026, con allegazione della sentenza, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso, non ha convocato l’interessato e non ha documentato la riattivazione del procedimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l’avvenuta esecuzione o il riesame della posizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto. La sentenza n. 01254/2026 costituiva un titolo pienamente esecutivo, anche se non necessariamente passato in giudicato, e fondava l’azione di ottemperanza. La previa diffida non era necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a.; in ogni caso, il ricorrente aveva documentato le richieste di riesame rimaste senza esito. Nel merito, il giudice ha chiarito che l’ottemperanza non si esaurisce nella verifica della rimozione dell’atto annullato, ma comprende il controllo sull’adempimento dell’obbligo conformativo imposto dalla sentenza. La Questura avrebbe dovuto riattivare il procedimento, svolgere un’istruttoria effettiva, valutare in concreto e attualmente la pericolosità sociale dell’interessato, bilanciare gli interessi personali e familiari e adottare un nuovo provvedimento espresso e motivato. La persistente inerzia integrava mancata esecuzione della sentenza. È stato ordinato al Ministero dell’Interno e alla Questura di Caserta di concludere il riesame entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Dirigente pro tempore della Direzione Generale delle Politiche Migratorie presso il Ministero dell’Interno quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza del ricorrente entro un ulteriore termine di trenta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti

    Fondano l’azione di ottemperanza e impongono l’esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo; l’art. 114 disciplina i poteri del giudice dell’ottemperanza, inclusi l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, ancorché non passate in giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’attuazione di sentenze amministrative esecutive non ancora passate in giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    anche senza previa diffida

    La previa diffida dell’amministrazione non costituisce condizione per proporre l’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    il giudice dell'ottemperanza decida con sentenza in forma semplificata

    Prevede la forma semplificata della decisione e consente, in caso di accoglimento, di ordinare l’ottemperanza e nominare un commissario ad acta ove necessario.

  • art. 114, comma 4, lett. a) e d), c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di prescrivere modalità e termini dell’esecuzione e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 8 CEDU

    La precedente sentenza aveva imposto alla Questura di bilanciare la valutazione della posizione dello straniero con gli interessi personali e familiari tutelati dal diritto al rispetto della vita privata e familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’attuazione di una sentenza amministrativa esecutiva anche non passata in giudicato e senza previa diffida dell’amministrazione; l’interesse ad agire sussiste quando persiste l’inerzia dell’amministrazione obbligata.
  • L’ottemperanza non si esaurisce nella verifica della rimozione dell’atto annullato, ma comprende il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo conformativo derivante dalla sentenza, che costituisce la regola del caso concreto.
  • Quando la sentenza di cognizione impone il riesercizio del potere secondo criteri istruttori e valutativi determinati, l’amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento espresso e motivato, svolgendo un’istruttoria effettiva e rispettando i principi conformativi stabiliti dal giudice.
  • La mera disponibilità astratta dell’amministrazione a provvedere in futuro non integra l’ottemperanza: l’adempimento deve essere effettivo, esatto e tempestivo rispetto al contenuto precettivo e conformativo della decisione.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta, anche individuandolo presso la medesima amministrazione o un’articolazione funzionalmente collegata, purché siano assicurate l’effettività della tutela e l’idoneità all’esecuzione del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.