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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01284/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (artt. 110 cod. pen., 216, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, L.F.). Il ricorrente contestava, in particolare, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; tale primo motivo non è stato ritenuto manifestamente infondato.

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione intervenuta il 16/07/2025 (calcolo: data del fallimento 7/4/2011 + 12 anni e 6 mesi = 7/11/2023, con aggiunta delle sospensioni di legge fino al 16/7/2025). Non essendovi elementi che giustificassero un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato; la Corte lo utilizza come riferimento al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta.

  • art. 216 L.F. (nn. 1 e 2)

    Norme della legge fallimentare che individuano le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate; utilizzate come base normativa per la qualificazione del fatto.

  • art. 219, comma 2, n. 1 L.F.

    Richiamata quale disposizione della legge fallimentare pertinente alle circostanze contestate nella fattispecie di bancarotta.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretata come regola che impone al giudice, quando esistano elementi per un proscioglimento più favorevole, di pronunciare tale proscioglimento invece della dichiarazione di estinzione per prescrizione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali elementi mancassero.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato interviene dopo la pronuncia impugnata e prima della decisione finale, la Corte può pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato.
  • Prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione, il giudice deve valutare l'eventuale sussistenza di elementi che giustifichino un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; in mancanza di tali elementi si procede all'annullamento per prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'individuazione precisa dell'evento iniziale (es. data del fallimento) e l'aggregazione dei termini previsti dalla legge, tenendo conto di eventuali sospensioni legali.
  • L'annullamento senza rinvio "agli effetti penali" estingue le conseguenze penali della condanna; eventuali effetti civili, amministrativi o disciplinari connessi possono invece richiedere ulteriori valutazioni o procedimenti separati.
  • Un motivo di ricorso rilevante non manifestamente infondato non impedisce che la prescrizione estingua il reato; tuttavia, se emergono elementi a favore dell'imputato tali da giustificare un proscioglimento, il giudice dovrà applicare la soluzione più favorevole.

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