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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43649/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per invasione arbitraria di un immobile destinato a pubblica utilità. I motivi sono due: (1) violazione di norme processuali e nullità della notifica derivante dalla mancata esecuzione, da parte dell'Autorità, di ricerche per reperire l'imputato dopo che la notifica all'indirizzo da lui eletto era risultata inefficace, con conseguente notificazione al difensore d'ufficio senza ulteriori indagini; (2) vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) della decisione della Corte d'appello riguardo alla mancata esecuzione di dette ricerche.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene manifestamente infondata la prospettazione della nullità: la legge non impone all'Autorità l'obbligo di effettuare ricerche affaccendate per individuare un domicilio alternativo, mentre l'art.161 c.p.p. pone l'onere sull'indagato di comunicare ogni mutamento di domicilio e prevede che, in mancanza, le notificazioni possano essere eseguite mediante consegna al difensore anche d'ufficio. La giurisprudenza di maggioranza esclude inoltre l'obbligo di individuare luoghi alternativi quando non risultano dagli atti elementi conoscitivi preesistenti. Sul secondo motivo la Corte rileva che si tratta di questione di diritto escusabile mediante denuncia di violazione di legge e non di vizio motivazionale ammesso dall'art.606, comma 1, lett. e), c.p.p.; pertanto il motivo non è consentito. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p.

    "la persona sottoposta alle indagini ... ha(nno) l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio ... eletto e che in mancanza di tale comunicazione..., nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore ... anche d'ufficio"

    La norma impone all'indagato l'onere di comunicare il mutamento di domicilio; se non lo fa, la procedura prevede la possibilità di notificare gli atti tramite il difensore, anche di ufficio, e non obbliga l'Autorità a ricerche supplementari per reperire un indirizzo alternativo

  • art. 606 c.p.p. (lett. c ed e)

    Lettere richiamate come criteri di ammissibilità del ricorso: lett. c per inosservanza di norme processuali, lett. e per vizio di motivazione; però la Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo non consentito perché riguarda questione di diritto

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di irrogare ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando anche al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

  • art. 23 co. 8 D.L. 137/2020

    Norma che disciplina forme procedurali straordinarie: il ricorso è stato deciso con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Quando l'imputato elegge un domicilio e la notifica in tale luogo risulta inefficace, la legge non impone all'Autorità un obbligo generale di effettuare ricerche affannose per individuare un domicilio alternativo; l'onere principale di aggiornare il domicilio grava sull'indagato (art.161 c.p.p.)
  • Se non risultano dagli atti elementi conoscitivi preesistenti circa una diversa residenza, dedurre nullità della notifica per mancata ricerca alternativa è difficilmente sostenibile
  • Le notifiche possono essere eseguite mediante consegna al difensore, anche d'ufficio, quando l'indagato non adempie all'obbligo di comunicare il mutamento di domicilio, e ciò rende legittima la prosecuzione del procedimento senza ulteriori indagini
  • In Cassazione, i profili che consistono in contestazioni di diritto non sono impugnabili come meri vizi motivazionali ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e); per far valere una illegittimità di diritto occorre invocare la violazione di legge con i mezzi processuali corretti
  • Chi propone ricorso infondato o non consentito rischia condanne alle spese e ammende (art.616 c.p.p.); è pertanto consigliabile che la difesa verifichi preliminarmente la sussistenza di elementi obiettivi che attestino la conoscenza alternativa del domicilio prima di fondare doglianze sulla mancata ricerca

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