Sentenza n. 4171/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. - del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie, prot. 8656 del 21 giugno 2024 nella parte in cui ha negato l’accesso ai documenti allegati alla domanda di partecipazione di EURODAB Italia S.c.a.r.l., ivi compreso il Piano Tecnico, richiesti da RAI con istanza prot. CTO/D/2024/0000171/P/C del 27 maggio 2024; per l’accertamento - del diritto della società ricorrente ad ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con la suddetta istanza ma negata; per la conseguente condanna - del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad esibire i medesimi documenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A il 21\2\2025 : per l’annullamento - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i precedenti atti di motivi aggiunti: - del Decreto del Direttore Generale prot. mimit. AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000090 del 21 maggio 2024, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato gli esiti della procedura di assegnazione del diritto d’uso della Rete Nazionale DAB+ n. 3, assegnando la stessa ad EURODAB ITALIA SCARL, e di tutti i relativi allegati, nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso meglio indicato nell’epigrafe del ricorso, ivi compresa: - la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. U.5718 del 23 maggio 2024, recante “Procedura di assegnazione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali DAB+ n. 1 e n. 3 – Richiesta invio progetto tecnico rete nazionale n. 1”; - nonché del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assegnazione a RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. del diritto d’uso sulla Rete Nazionale DAB+ n. 1, trasmesso con nota prot. n. 0007251 del 7 giugno 2024; - nonché, ove esistente, del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assegnazione a EURODAB ITALIA SCARL del diritto d’uso sulla Rete Nazionale DAB+ n. 3; - del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. mimit. AOO_DCT.registro ufficiale.i.0000158 del 25 gennaio 2024; - dell’avviso pubblicato il 25 gennaio 2024, recante “Assegnazione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali n. 1 e n. 3 per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB, ai sensi della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 286/22/CONS “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”, e di tutti i relativi allegati, ivi compreso l’Allegato 1 contenente i ‘Parametri per l’attribuzione dei punteggi’ con la relativa Appendice A (‘Formato dati e procedure per il calcolo della popolazione coperta e della verifica del rispetto dei punti di verifica identificati dall’AGCOM’), nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito; - del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. Mimit int. n. 1939 del 22 dicembre 2023 ( pubblicato in pari data e richiamato nelle premesse del Decreto del Direttore Generale prot. mimit. AOO_DCT.registro ufficiale.i.0000158 del 25 gennaio 2024) con cui è stato deciso di invitare i due operatori di rete nazionali EURODAB e RAI ad una procedura comparativa per l’attribuzione della RN3, stabilendo altresì che all’operatore non aggiudicatario della RN3, all’esito della procedura, sarebbe stata attribuita la RN1; - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 23357 del 4 dicembre 2023 con cui è stato costituito un gruppo di lavoro “al fine di avviare i lavori istruttori delle domande di manifestazione d’interesse pervenute e relativi eventuali ulteriori adempimenti, ivi inclusa la procedura comparativa”; - delle risultanze istruttorie del gruppo di lavoro costituito con la nota di cui precedente alinea; - dei verbali della Commissione istituita per la valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico del 25 gennaio 2024, indetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in attuazione alla sentenza TAR Lazio Roma n. 12281/2023, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EURODAB ITALIA SOC.CONS.R.L. il 27\2\2025 : - del Decreto del Direttore Generale prot. mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000090.21-05-2024 del 21 maggio 2024, incluso l’allegato, con il quale il Ministero ha approvato gli esiti della procedura di assegnazione del diritto d’uso della Rete Nazionale DAB+ n. 3; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ivi inclusi – ove occorra, in via subordinata – gli atti di gara quali, non in via esclusiva, il Decreto prot. mimit.AOO_DCT.registro ufficiale.I.0000158.25-01-2024 del 25 gennaio 2024 e l’avviso pubblicato in pari data, qualora fossero interpretabili nel senso di asseverare i calcoli erroneamente svolti e qui censurati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura comparativa per l’assegnazione dei diritti d’uso delle Reti Nazionali DAB+ n. 1 e n. 3, inclusi gli atti di approvazione degli esiti e l’assegnazione della Rete n. 3 a Eurodab Italia; era inoltre impugnato il diniego di accesso alla documentazione allegata alla domanda di partecipazione di Eurodab.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, il diniego di accesso opposto dal Ministero alla documentazione allegata alla domanda di partecipazione della controinteressata, compreso il Piano Tecnico, nonché gli atti della procedura selettiva e i provvedimenti di assegnazione delle Reti Nazionali DAB+ n. 1 e n. 3. Eurodab aveva proposto ricorso incidentale contro il decreto di approvazione degli esiti e, in via subordinata, contro gli atti di gara, contestando i calcoli posti a fondamento della procedura. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la controinteressata hanno aderito alla richiesta. Il TAR, applicando l’art. 84, comma 4, c.p.a., ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che dalle dichiarazioni delle parti costituite emergesse l’assenza di un interesse attuale alla definizione nel merito della controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, risultante dalle dichiarazioni delle parti, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e le altre parti costituite aderiscono a tale richiesta, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve risultare dal contenuto delle dichiarazioni depositate dalle parti e comporta l’assenza di un interesse attuale a una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
- In presenza di una concorde richiesta delle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando sussistono i presupposti valutati dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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