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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. La difesa deduceva: mancata e insufficiente rivalutazione degli elementi sopravvenuti (lunga lontananza temporale dai fatti, condotta irreprensibile, disarticolazione del sodalizio criminale, integrale risarcimento del danno); vizio di motivazione per mancato esame delle condizioni personali e sanitarie dell'imputato (tra cui patologie croniche e rischio suicidario) e travisamento della prova documentale già depositata; e violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. per illegittima integrazione di motivazione da parte del Tribunale e superamento del corretto sindacato di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il periodo intercorso dal fatto ("tempo silente") non costituisce criterio autonomo di censura in Cassazione e va valutato dal giudice che ha disposto la misura; il sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate è limitato al controllo della congruità e dell'assenza di illogicità manifeste, non alla riconsiderazione delle valutazioni di merito; la normativa sulla incompatibilità della detenzione per gravi patologie (art. 275, comma 4-bis) riguarda esclusivamente la custodia cautelare in carcere e non si estende all'istituto degli arresti domiciliari, rendendo quindi inopponibile l'argomento di incompatibilità sanitaria per la sostituzione della misura domiciliare; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che le patologie denunciate non fossero incompatibili con il regime degli arresti domiciliari e che le cure potevano essere garantite con opportune autorizzazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (con riferimento al comma 4-bis)

    La norma che impedisce la custodia cautelare in carcere quando lo stato di salute è incompatibile con la detenzione è stata interpretata come applicabile solo alla custodia in carcere e non alla richiesta di revoca/sostituzione degli arresti domiciliari

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione del giudice; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sul fatto e sulle valutazioni di merito

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La valutazione del "tempo silente" ai fini del giudizio prognostico è di competenza del giudice che dispone la misura cautelare, non della Cassazione in sede di controllo sull'ordinanza di revoca/sostituzione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Ai fini della revoca o sostituzione della misura rileva il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura, non il tempo antecedente al suo applicarsi

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La censura sostiene che il Tribunale avrebbe introdotto argomentazioni nuove nel giudizio di riesame; la Corte tuttavia conferma i limiti del controllo e ritiene infondata la doglianza

  • art. 175, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla incompatibilità sanitaria; la Corte precisa che la previsione normativa si applica alla custodia in carcere e non al regime domiciliare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese e all'ammenda/versamento alla Cassa delle ammende

  • artt. 416, 81, 110, 640, 56 cod. pen. (fatti contestati)

    Articoli penali richiamati per descrivere i reati per cui l'imputato era rinviato a giudizio; non sono stati però oggetto di riesame dalla Corte nella decisione sull'inammissibilità

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione dei fatti, ma verifica solo la presenza di vizi giuridici o di illogicità manifesta nella motivazione
  • La valutazione del "tempo silente" (tempo trascorso dal fatto) va fatta dal giudice che ha disposto la misura cautelare; per le richieste di revoca/sostituzione rileva soprattutto il tempo intercorrente dall'esecuzione o applicazione della misura
  • Le deduzioni sulla incompatibilità di condizioni di salute con la detenzione devono fondarsi su documentazione sanitaria chiara e specifica; inoltre la previsione di incompatibilità ex art. 275 (comma 4-bis) è limitata alla custodia carceraria e non si estende agli arresti domiciliari
  • Le allegazioni gravi come il rischio suicidario richiedono prove documentali adeguate: la mancata produzione o l'insufficiente documentazione può rendere inidonea la richiesta di modifica della misura
  • Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate deve evitare argomentazioni che chiedano semplicemente una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, poiché ciò comporta elevato rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende

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