Cassazione Penale, Sentenza n. 16456/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva quattro censure: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa notifica al ricorrente dell'avviso di fissazione del dibattimento, essendosi notificato il provvedimento al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis, c.p.p., nonostante fosse stata indicata un'elezione di domicilio diversa; 2) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato compiutamente il comportamento positivo del ricorrente dopo l'arresto; 3) violazione dell'art. 548, comma 2, c.p.p., per omessa comunicazione al ricorrente del deposito tardivo della motivazione della sentenza, che avrebbe inciso sui termini per impugnare; 4) nullità per mancato accoglimento di una richiesta di trattazione orale formulata oltre termine perché la difesa avrebbe atteso la risposta della Procura generale sulla proposta di concordato ex art. 599‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità per notificazione al difensore invece che al domicilio eletto non sia provata né abbia impedito la conoscenza dell'atto, risultando in ogni caso sanata per mancata tempestiva eccezione; sul motivo relativo alla richiesta di trattazione orale (collegato alle regole emergenziali) ha considerato tassativi i termini e quindi infondata la giustificazione basata sull'attesa della Procura generale; sul terzo motivo ha precisato che il mancato avviso del tardivo deposito della motivazione sposta solo il termine per impugnare e non comporta nullità, posto che il ricorrente ha comunque impugnato; sul motivo relativo alle attenuanti generiche ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che ha escluso le attenuanti in considerazione dei numerosi e gravi precedenti e dell'arresto in flagranza. La Corte ha inoltre rilevato che l'annullamento con rinvio disposto in precedenza ha impedito la prescrizione della contravvenzione contestata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali; resta confermata la sentenza di appello nella parte relativa alla condanna (pena e multa così come rideterminate in appello).
Norme richiamate
art. 157, comma 8‑bis, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello; la Corte afferma che la notifica al difensore, anziché al domicilio eletto, può determinare una nullità ma questa è sanabile se non risulta che l'imputato sia rimasto all'oscuro dell'atto
art. 182 c.p.
Nel testo è richiamata come criterio di sanatoria per censure non tempestivamente sollevate; la Corte utilizza il principio di sanatoria di nullità per mancata tempestiva eccezione (nel contesto la norma è indicativa dell'idea che eccezioni non sollevate si considerano non rilevabili)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma emergenziale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; applicata perché la richiesta di trattazione orale è stata tardiva
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la comunicazione del deposito della motivazione; la Corte osserva che il mancato avviso del tardivo deposito non determina nullità ma solo lo spostamento del termine per impugnare
art. 599‑bis, cod. proc. pen.
Prevede la proposta di concordato nel processo penale; la mancata risposta della Procura generale alla proposta non giustifica, secondo la Corte, il mancato rispetto dei termini per richiedere la trattazione orale
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto rimesso al merito e sindacabile limitatamente alla completezza e non contraddittorietà della motivazione
art. 707 cod. pen.
Riguarda la contravvenzione contestata; la Corte ha precisato che l'annullamento con rinvio in precedenza disposto ha impedito la decorrenza ulteriore dei termini di prescrizione
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia anziché al domicilio eletto non comporta automaticamente la nullità: il ricorrente deve dimostrare di essere rimasto all'oscuro dell'atto; in mancanza la nullità è considerata sanata.
- Le eccezioni processuali (in particolare quelle connesse alla nullità per notifiche) devono essere sollevate tempestivamente; la mancata tempestiva deduzione può comportare la perdita della rilevanza della nullità.
- La valutazione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito: per ottenerne il riconoscimento in sede di legittimità è necessario dimostrare che la motivazione del giudice del merito sia contraddittoria o abbia omesso elementi essenziali, non basta un dissenso sulla valutazione degli elementi.
- Il mancato avviso del deposito tardivo della motivazione non annulla la sentenza ma posticipa il termine per impugnare; la parte che ha effettivamente ricevuto la motivazione e ha impugnato non subisce pregiudizio.
- In regime di disposizioni emergenziali (es. norme Covid) i termini e le procedure speciali (come la trattazione scritta) sono vincolanti: l'attesa di risposte da uffici terzi non sospende automaticamente i termini processuali ordinari.
- L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi non attinenti all'affermazione di responsabilità può interrompere o impedire la decorrenza della prescrizione dei reati nel giudizio successivo.
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