Ordinanza n. 2695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 9651 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'’Umbria (Sezione Prima) n. 00329/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 10032 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per L’Umbria (Sezione Prima) n. 00329/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 329/2023, relativa ai dinieghi di contributi per interventi di restauro conservativo di dipinti murali, soffitti lignei e fabbricato
Esito
La controversia
I proprietari avevano impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della Cultura aveva negato la concessione di contributi richiesti per interventi di restauro conservativo del compendio immobiliare di loro proprietà, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR aveva dichiarato irricevibile la domanda di annullamento relativa agli interventi sui dipinti murali e sui soffitti lignei, aveva accolto la domanda di annullamento ai fini del riesame quanto al diniego relativo al fabbricato e aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto la domanda risarcitoria. Entrambe le parti hanno appellato la sentenza per i capi sfavorevoli. Con sentenza non definitiva n. 3365/2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero e accolto solo parzialmente quello dei proprietari, confermando l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di liquidazione del contributo e riservando la decisione sul risarcimento all’esito del riesame. Poiché il Ministero ha chiesto ulteriori rinvii sostenendo difficoltà nel reperimento e nella verifica della documentazione, mentre i proprietari hanno affermato di aver prodotto tutto quanto in loro possesso, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire informazioni sullo stato e sull’esito del procedimento di riesame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto ulteriori incombenti istruttori e concesso al Ministero un ultimo termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Entro tale termine l’Amministrazione dovrà completare, senza ulteriori indugi, le integrazioni documentali necessarie e liquidare il contributo riconosciuto come spettante sulla base della documentazione acquisita. I proprietari dovranno collaborare producendo quanto ragionevolmente necessario, ove non già prodotto, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede. In caso di mancato rispetto del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale Archeologia, belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, il quale dovrà provvedere senza facoltà di subdelega e sotto la propria responsabilità alla liquidazione del contributo entro ulteriori 45 giorni. Ogni altra decisione, compresa quella sulle spese e sulle questioni risarcitorie, è stata riservata. L’udienza pubblica per la decisione delle cause riunite è stata fissata all’8 ottobre 2026.
Norme richiamate
Artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.
Il Collegio richiama le disposizioni sugli incombenti istruttori e sui poteri istruttori del giudice amministrativo, disponendo ulteriori acquisizioni necessarie alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la definizione della controversia dipende dall’esito di un procedimento amministrativo di riesame già imposto con una precedente decisione giurisdizionale, il giudice può disporre ulteriori incombenti istruttori e rinviare la causa per acquisire l’esito concreto dell’attività amministrativa.
- Il termine assegnato all’amministrazione per completare il riesame e liquidare l’eventuale contributo può essere qualificato come ultimo termine, con contestuale nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- L’esecuzione dell’attività amministrativa oggetto di riesame richiede la leale collaborazione di entrambe le parti: l’amministrazione deve procedere senza indugi alle verifiche necessarie, mentre il privato deve produrre la documentazione ragionevolmente necessaria, nei limiti di quella effettivamente disponibile e secondo buona fede.
- La decisione sulle pretese risarcitorie può essere riservata all’esito del riesame amministrativo quando la spettanza e la quantificazione del contributo costituiscono presupposti necessari per accertare l’an e il quantum del danno.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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