Cassazione Penale, Sentenza n. 35441/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare (custodia in carcere) ex art. 297 c.3 c.p.p. relativamente al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990, ovvero in subordine la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico". La difesa sosteneva la retrodatazione del termine di custodia perché gli elementi fondanti la seconda ordinanza cautelare (operazione "Vortice") sarebbero stati già conoscibili/ desumibili al momento della prima ordinanza (operazione "Coraggio"), trattandosi di fatti oggettivamente e soggettivamente sovrapponibili e dunque connessi; inoltre contestava la rilevanza del rinvenimento del microtelefono come prova di persistenza della condotta delittuosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la seconda ordinanza cautelare contestasse, anche in via provvisoria, la partecipazione ad un reato associativo contestato "fino alla attualità", cioè con una persistenza della condotta anche dopo l'emissione della prima ordinanza, sicché non ricorreva il presupposto dell'anteriorità dei fatti necessario per la retrodatazione ex art. 297 c.3 c.p.p. La sentenza ripercorre la giurisprudenza consolidata sulle tre ipotesi di retrodatazione (connessione qualificata nello stesso procedimento, connessione con rinvio a giudizio intervenuto e ipotesi di mancata connessione ma elementi desumibili dagli atti) e applica il principio secondo cui, quando l'ordinanza successiva riguarda una contestazione di associazione "aperta" che si protrae oltre la prima ordinanza, la retrodatazione non opera salvo che emerga prova certa della cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato il rinvenimento del microtelefono come indizio della persistenza dell'attività illecita. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74
Norma sulla disciplina degli stupefacenti contestata come fattispecie di detenzione/traffico di sostanze; la contestazione è stata ritenuta estesa "fino alla attualità" e quindi idonea a impedire la retrodatazione se la partecipazione è proseguita dopo la prima ordinanza.
Codice penale, art. 416bis e 416bis.1
Associazione di tipo mafioso; la contestazione di associazione di stampo mafioso con formula di persistenza nel tempo è stata decisiva per escludere la retrodatazione ai sensi dell'art. 297 c.3 c.p.p., salvo prova della cessazione della partecipazione.
Codice penale, art. 629
Delitto di estorsione aggravata contestato; utilizzato nel quadro complessivo delle imputazioni, ma non modificante il principio sulla retrodatazione.
Codice di procedura penale, art. 297 comma 3
Norma centrale sul meccanismo di retrodatazione dei termini di custodia cautelare per "contestazioni a catena". La Corte richiama la giurisprudenza che individua tre ipotesi operative (connessione qualificata, connessione con rinvio a giudizio, e casi in cui occorre verificare se gli elementi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già al momento della prima ordinanza). Nel caso concreto la retrodatazione non è applicabile perché la seconda ordinanza contestava una partecipazione continuata anche dopo la prima misura.
Codice di procedura penale, art. 12 comma 1 lett. b) e c)
Riferimento alle ipotesi di connessione qualificata (concorso formale/continuazione e connessione teleologica) rilevanti per l'applicazione automatica della retrodatazione nel primo profilo previsto dall'art. 297 c.3.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Cauzioni giurisprudenziali (Cass. e Corte Cost.)
cfr. Cass. SS.UU. Librato; Corte Cost. n. 408/2005; Cass. n. 233/2011; SS.UU. 19.12.2006 e successive pronunce
Viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione che ha delimitato e interpretato l'ambito applicativo dell'art. 297 c.3 c.p.p., chiarendo le tre ipotesi di retrodatazione e i criteri per valutare la conoscibilità/desumibilità degli elementi a supporto della seconda ordinanza.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.3 c.p.p. opera automaticamente nel caso di connessione qualificata (concorso formale, continuazione, o connessione teleologica) quando le ordinanze sono emesse nello stesso procedimento e non è intervenuto il rinvio a giudizio per la prima imputazione.
- Se le ordinanze cautelari sono in procedimenti distinti o è intervenuto il rinvio a giudizio per la prima imputazione, la retrodatazione opera solo se i fatti oggetto della successiva ordinanza erano desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio per la prima vicenda.
- Quando la seconda ordinanza contestasse un reato associativo con formula di persistenza "fino alla attualità" (ossia la partecipazione si è protratta anche dopo la prima misura), non sussiste il presupposto dell'anteriorità dei fatti e, salvo prova della cessazione della partecipazione alla data della prima ordinanza, la retrodatazione non si applica.
- La rilevanza di "nuovi" elementi di prova acquisiti dopo la prima ordinanza è cruciale: se tali elementi documentano condotte successive o la persistenza dell'associazione, impediscono la retrodatazione; viceversa, va dimostrato che gli elementi erano effettivamente desumibili dagli atti all'epoca della prima ordinanza.
- In casi analoghi è essenziale predisporre una ricostruzione cronologica chiara (date di acquisizione delle dichiarazioni, delle informative e delle ordinanze) e dimostrare, con documenti o atti processuali, che gli elementi idonei alla nuova ordinanza erano già conosciuti o conoscibili al momento della prima.
- Prove materiali che dimostrino la continuità dell'attività illecita (es. telefoni occultati o strumenti di contatto) possono essere decisive per confutare la tesi della retrodatazione e per giustificare la prosecuzione della misura cautelare.
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