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Sentenza

Sentenza n. 2274/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3798/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 3798/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della Carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Sono state richieste anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito resistendo. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e ne era stata notificata copia informatica mediante PEC insieme al ricorso. Essa si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Ha ritenuto che la procura separata dal ricorso debba contenere elementi sufficienti a identificare specificamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, poiché la mera trasmissione e il deposito telematico della copia informatica della procura non trasformano una procura generica in una procura speciale né garantiscono che il sottoscrittore avesse contezza dell'atto cui il mandato si riferiva. L'eccezione riconosciuta per la procura apposta materialmente in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario, non è stata estesa alla procura cartacea separata allegata al ricorso nativo digitale. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura speciale dovesse preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso, secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso da possedere al momento della proposizione. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'opzione processuale più prudente. Il TAR ha escluso la necessità di un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, quale modalità attraverso cui doveva essere attribuita la somma riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo sottoscritto dal difensore deve essere assistito da una procura speciale, contenente elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare, dopo la proposizione, la carenza originaria della procura speciale richiesta nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è istituto eccezionale, ammesso soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore assente in camera di consiglio abbia rinunciato implicitamente al contraddittorio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora richiesta dal ricorrente nel giudizio di ottemperanza, domanda non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica sull'equiparazione telematica alla procura in calce non elimina, secondo il TAR, l'esigenza che la procura separata contenga elementi specifici sull'oggetto della controversia.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate per evidenziare la generale obbligatorietà del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente aveva chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso deve indicare elementi sufficienti a individuare specificamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non soddisfa il requisito di specialità.
  • La procura cartacea separata, successivamente acquisita in copia informatica e depositata o notificata insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa per ciò solo una procura speciale apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non sostituisce l'indicazione specifica della controversia né dimostra la consapevolezza del mandante circa l'atto cui il mandato si riferisce.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione della procura dopo la proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte disponeva di parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e abbia scelto l'opzione meno prudente, anche se la giurisprudenza presentava orientamenti discordanti.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore, non presenziando alla camera di consiglio, rinunci implicitamente alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaAbuso del diritto e del processo

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