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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Validità avviso di accertamento - Funzionario senza concorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva incrementato i ricavi dichiarati da circa 4.217 euro a 48.422 euro e il reddito da 890 euro a 42.150 euro, richiedendo maggiori imposte, sanzioni e contributi previdenziali. Ha contestato, tra l'altro, la validità della firma apposta da una funzionaria priva di qualifica dirigenziale e della relativa delega, l'assenza di contraddittorio preventivo, l'insufficienza degli elementi presuntivi, l'utilizzo dello studio di settore e dell'indice del valore aggiunto per addetto, nonché la mancata considerazione della crisi del settore, della posizione decentrata dell'attività e delle sue limitate dimensioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittima la sottoscrizione dell'avviso: ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973, l'atto può essere firmato dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, anche se privo di qualifica dirigenziale. La funzionaria firmataria era responsabile di area, apparteneva alla III area funzionale e risultava delegata alla firma. È stato inoltre ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo, fondato sull'antieconomicità della gestione, sulle anomalie contabili e sullo studio di settore, nonché non necessario il contraddittorio preventivo trattandosi di verifica a tavolino. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato la ridotta dimensione del locale, l'assenza di dipendenti, la scarsità dei beni strumentali e soprattutto la posizione decentrata dell'esercizio. L'accertamento è stato quindi ridotto del 50%, con conseguente ricalcolo delle imposte e delle sanzioni, queste ultime applicate al minimo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973

    Gli avvisi [...] sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    La validità della sottoscrizione non richiede necessariamente che il firmatario abbia qualifica dirigenziale. È sufficiente che si tratti del capo dell'ufficio oppure di un funzionario della carriera direttiva validamente delegato.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile per antieconomicità o contrasto con criteri di ragionevolezza.

  • Art. 12, comma 7, Legge 212/2000

    La Commissione ha ritenuto che il termine dilatorio di 60 giorni e gli obblighi collegati al processo verbale di chiusura riguardino gli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non necessariamente le verifiche a tavolino effettuate presso l'Ufficio.

  • Art. 109 TUIR

    È stato richiamato per applicare il principio di competenza, secondo cui i costi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono in base alla consegna del bene o all'esecuzione della prestazione.

  • Art. 8, comma 24, D.L. 16/2012, e successive proroghe

    Le disposizioni sugli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari privi di concorso sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, ma tale illegittimità non determina automaticamente l'invalidità degli atti firmati dal funzionario direttivo delegato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    Ha escluso la legittimità del conferimento temporaneo e reiterato di incarichi dirigenziali senza concorso, ma non ha ritenuto che la funzionalità degli uffici fiscali dipenda dalla validità di tali incarichi quando l'atto sia comunque sottoscritto da un funzionario direttivo competente o delegato.

Massime di principio

  • La firma di un avviso di accertamento non è invalida per il solo fatto che il firmatario non abbia qualifica dirigenziale: occorre verificare se sia il capo dell'ufficio oppure un funzionario della carriera direttiva munito di delega.
  • L'illegittimità dell'incarico dirigenziale conferito senza concorso non comporta automaticamente la nullità degli atti tributari sottoscritti dal funzionario, se quest'ultimo aveva comunque competenza funzionale o delega alla firma.
  • Una contabilità formalmente regolare può essere contestata quando la gestione risulti manifestamente antieconomica; in tal caso l'Ufficio può utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti e il contribuente deve fornire spiegazioni e documentazione concrete.
  • Lo studio di settore non dovrebbe essere utilizzato in modo automatico o isolato: deve essere collegato alla situazione effettiva dell'impresa e integrato con ulteriori elementi, considerando ubicazione, dimensioni, organizzazione, personale e caratteristiche del mercato.
  • Anche quando l'accertamento è legittimo nel suo impianto, il giudice può ridurre il reddito ricostruito se l'Amministrazione non ha adeguatamente ponderato le specifiche condizioni economiche dell'attività.
  • Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è stato tradizionalmente riferito alle verifiche svolte presso i locali del contribuente; per le verifiche a tavolino la sua necessità deve essere valutata alla luce della specifica disciplina applicabile e dell'evoluzione giurisprudenziale.

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